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Sentenza — n. 7351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to time gap between crimes negating planned criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to extend the continuity of crimes doctrine. The appellant argued that the five-year gap between 2017 and 2022 robberies was irrelevant given the identical nature of the offenses and intervening detention. The court ruled that such a long temporal interval inherently negates the presumption of a single planned criminal intent, making the request legally untenable.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The temporal gap between crimes is decisive for continuity; a long interval negates the presumption of premeditated planning unless other specific indicators prove a unified criminal design.

Parole chiave

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continuity of crimes temporal gap presumption planned criminal intent execution proceedings inadmissibility appeal criminal habituation single criminal design criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Va, inoltre, ricordato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Nell'interesse di Cristian TINNIRELLO è stato proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Nell'interesse di Cristian TINNIRELLO è stato proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Va, inoltre, ricordato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri
pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio
Va, infine, precisato che, per la configurabilità del medesimo disegno criminoso, è sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto degli indici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, purché significativi (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv.
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Corte Cost. n. 186 del 2000
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa (Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO CRISTIAN nato a PALERMO il 13/01/1999 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Cristian TINNIRELLO è stato proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., finalizzato ad estendere il già intervenuto riconoscimento della disciplina della continuazione tra reati di rapina, ricettazione e sequestro di persona, commessi nel 2017 e giudicati con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di appello di Palermo il 24 gennaio 2019 (irrevocabile il 12 marzo 2019) e dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 4 marzo 2020 (irrevocabile il 10 giugno 2020), ad altri cinque episodi di rapina, commessi fra maggio e novembre 2022 e giudicati con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2024 (irrevocabile il 23 marzo 2024). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha rimarcato, come dato dirimente, l'ampio arco temporale di cinque anni che separa i reati commessi con le prime due sentenze già oggetto di riconoscimento della continuazione (posti in essere tra giugno e agosto 2017) da quelli di rapina aggravata, oggetto della sentenza più recente, commessi fra maggio e novembre 2022.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Si duole il difensore del ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia rigettato l'istanza valorizzando l'ampio intervallo temporale intercorso tra i delitti, senza considerare che tale elemento non risulterebbe, di per sé, ostativo al riconoscimento del vincolo continuativo, soprattutto tenendo conto dell'omogeneità dei reati giudicati (tutte rapine), che, tra l'altro, sarebbero distanziati nel tempo solo per l'intermedia detenzione (appunto di 5 anni) subita dall'istante.

4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando che è lo stesso difensore che, nel definire TINNIRELLO come delinquente abituale, implicitamente esclude la possibilità di ravvisare, nella specie, l'identica matrice criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre, preliminarmente, rammentare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Va, inoltre, ricordato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). Va, infine, precisato che, per la configurabilità del medesimo disegno criminoso, è sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto degli indici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, purché significativi (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche appena enunciate, apprezzando, del tutto correttamente sul piano logico, per escludere l'unica matrice deliberativa nel caso di specie, il lungo intervallo temporale che separa i fatti del 2017 da quelli del 2022: ciò in conformità del tradizionale principio, che va qui ribadito, per cui «In caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario» (in argomento, Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537 - 01).

Rispetto a tale congrua motivazione, il ricorso svolge censure di carattere assertivo, in fatto e prive di autosufficienza (in relazione al prospettato periodo di detenzione che il ricorrente avrebbe sofferto tra i primi e gli ultimi reati predatori), che, oltretutto, come messo efficacemente in luce dal Procuratore generale, sottendono una implicita esclusione del beneficio richiesto laddove, nell'affermare che "il prevenuto dall'inizio della sua carriera criminale non ha commesso che reati di rapina", adombrano in modo palese, nelle condotte delittuose dal predetto poste in essere nel corso del tempo, la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.5.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa (Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende