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Sentenza — n. 7252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls a supervision court order for inadmissibility due to the President acting alone instead of the collegial tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a supervision court order declaring a claim inadmissible because it was issued by the President acting unilaterally. The applicant argued this violated procedural nullity rules requiring the collegial tribunal to handle such decisions. The court ruled that the order was absolutely null due to the improper composition of the judging body.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A declaration of inadmissibility against a denial of early release is of exclusive competence for the collegial tribunal, not the President, rendering a unilateral order absolutely null.

Parole chiave

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procedural nullity collegial tribunal early release inadmissibility order judicial composition supervision court absolute nullity documenti soggetti a un trattamento particolare

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.
E' infatti affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 591 c.p.p.
Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod.
Art. 179 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 71-sexies Ord. pen.
nonché all'art. 71-sexies Ord.
art. 591 cod. proc. pen
Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina
Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim
45484 del 14/07/2022, Spina; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim, Rv.
Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli
281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv.
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh
pen., è di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPARANO GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/11/1998 avverso il decreto del 23/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Giuseppe Sparano avverso il provvedimento, in data 31 luglio 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata. A ragione osserva che l'impugnazione non è stata "depositata presso PEC dell'Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento".

2. Ricorre Sparano, per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge penale ed inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all'art. 71-sexies Ord. pen. Evidenzia che il decreto inammissibilità è affetto da nullità per essere stato emesso, in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e con le norme sulla costituzione del giudice, "de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, nonostante la natura impugnatoria dell'atto introduttivo del procedimento.

3. Il ricorso è fondato. E' infatti affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim, Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01).

4. Seguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso, in Roma 14 gennaio 2025 Il Consigliere esten