Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7249/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to prior unknown conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Enzo Amato's appeal against the appellate court's revocation of his conditional sentence suspension. Amato argued that the revocation violated procedural rules because the prior obstructive cause was unknown to the first-instance judge but known to the appellate court. The court ruled that the appellate court lacked the power to revoke the suspension ex officio, leaving the execution judge's decision valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163, 164 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The execution judge may revoke a conditional sentence when a prior obstructive cause exists, even if known to the appellate court but unknown to the first-instance judge, as the appellate court is precluded from ex officio revocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation obstructive cause appellate court power execution judge authority judicial precedent revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163, comma 1, c.p.p.
Art. 164, comma 3, c.p.p.
36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Maria Marilena Barbera, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
Il provvedimento impugnato, infatti, è conforme al dictum di Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO ENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/09/1980 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria - in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Enzo Amato con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29/06/2017, passata in giudicato il 09/11/2018, che aveva condannato il suddetto - in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica del 22/02/2012 - alla pena di anni uno di reclusione. 1.1. Il provvedimento di revoca di cui sopra trae origine dall'esistenza di una causa originariamente ostativa, rappresentata dall'avere il condannato già fruito del sopra detto beneficio, in relazione alla pena di mesi uno di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica del 16/06/2008 (pronuncia passata in giudicato il 09/07/2008) ed in ordine alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 22/04/2010 (pronuncia passata in giudicato il 16/07/2010). 1.2.

La causa ostativa sopra detta era conosciuta dalla Corte di appello, allorché venne pronunciata la sentenza del 29/06/2017, dato che essa disponeva di un certificato giudiziale aggiornato, datato 19/06/2017; la stessa causa ostativa non era nota al Giudice di primo grado, allorquando questi concesse il beneficio ad Amato, atteso che il certificato del casellario giudiziale presente all'epoca nel fascicolo, recante la data del 08/02/2010, riportava esclusivamente la precedente condanna risalente al 16/06/2008, divenuta irrevocabile il 09/07/2008.

2. Ricorre per cassazione Enzo Amato, a mezzo del difensore avv. Maria Marilena Barbera, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine agli artt. 163 comma 1 e 164 comma 3 cod. proc. pen. La causa ostativa preesistente era ignota al Tribunale, ma era nota alla Corte di appello; quest'ultima avrebbe potuto, dunque, senza necessità di alcuna sollecitazione, né della proposizione di specifica impugnazione ad opera del Pubblico ministero, disporre d'ufficio la revoca. Analogo potere non è riservato, invece, al Giudice dell'esecuzione, in forza del principio della intangibilità del giudicato; quest'ultimo può agire, infatti, solo laddove risulti che la causa ostativa non sia stata nota al Giudice del gravame.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando esser stata questa concessa in presenza di causa ostativa. In tal modo, è stato fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene consentito tale provvedimento, sul rilievo che il potere di revoca in tal caso esercitabile, anche in via officíosa, dal giudice d'appello, presenti una natura meramente facoltativa e surrogatoria, rispetto al potere invece riservato, in via primaria, al giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima udienza dinanzi a questa Corte, fissata per il 22/02/2024, è stata differita, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in tema di legittimità della revoca de qua; in vista dell'odierna udienza, il Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, è conforme al dictum di Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese E2 < processuali.