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Sentenza — n. 7244/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for inadmissibility due to incorrect calculation of appeal deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Catania Surveillance Court's order declaring the appeal inadmissible because it incorrectly calculated the fifteen-day deadline. The appellant argued the appeal was timely, noting that the first-instance decision was notified on August 8, 2023, and the appeal was filed on September 1, 2023, during a period where holidays suspended the deadline. The court ruled that the lower court erred in its factual assessment regarding the notification date and holiday suspension, thereby violating the relevant procedural statute.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; The appeal deadline for surveillance court decisions is calculated from the notification date and is suspended during holidays, requiring the lower court to correctly verify the filing date against the actual notification and holiday periods.

Parole chiave

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surveillance court appeal procedural deadline calculation holiday suspension of terms inadmissibility due to error notification date verification deposito tardivo diritto al deposito deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., affermando che il reclamo fu presentato entro il termine previsto dalla legge e, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere l'impugnazione inammissibile per intempestività.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GELSOMINO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 31/03/1967 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG_ Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Serrao d'Aquino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 3 luglio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa rigettava l'istanza di «declassamento dall'alta sorveglianza» avanzata dal detenuto Giovanni Gelsomino.

2. Giovanni Gelsomino proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Catania che, con ordinanza del 26 giugno 2024, lo dichiarava inammissibile, sulla base del rilievo che era stato proposto oltre il termine previsto dalla legge.

3. Il difensore di Giovanni Gelsomino ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza citata. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., affermando che il reclamo fu presentato entro il termine previsto dalla legge e, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere l'impugnazione inammissibile per intempestività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza è incorso in una inosservanza di norma di legge, perché ha ritenuto inammissibile il reclamo, avverso il provvedimento di primo grado, sulla base dell'erronea constatazione che l'impugnazione fosse stata presentata oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione impugnata. In realtà, dagli atti emerge che il provvedimento di primo grado, emesso nei confronti di Giovanni Gelsomino dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 3 luglio 2023, venne notificato il giorno 8 agosto 2023 al difensore, che presentò reclamo il 1° settembre 2023, quindi tempestivamente, in considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 26 giugno 2024 deve essere annullata, disponendo il rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, 5 n