Italian Court dismisses appeal on lawyer's conflict of interest claim due to lack of specific justification for substitute counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Luigi Sollazzo and Giovanni Pontrelli inadmissible regarding the rejection of their lawyer's request for a hearing postponement. The defense argued that the lower court violated procedural laws by refusing to grant an oral hearing due to the lawyer's professional conflict. The court ruled that the request failed to explicitly demonstrate why a substitute counsel could not adequately represent the clients, rendering the objection legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 102 cod. proc. pen.: A lawyer's professional conflict constitutes a valid impediment only if the request explicitly details why a substitute cannot effectively represent the client, excluding cases of unforeseen health emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Sollazzo Luigi nato a BARI il 13/06/1967 Pontrelli Giovanni nato a BARI il 04/01/1967 avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Roberto Aniello per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 12 gennaio 2024, rilevata la mancata notifica del decreto di citazione diretta a giudizio alla persona offesa, ha dichiarato la nullità della sentenza di non doversi procedere "perché í reati rispettivamente ascritti non sono punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen." pronunciata dal Tribunale di Bari il 2 novembre 2021 nei confronti di Luigi Sollazzo e Giovanni Pontrelli imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 443 cod. pen. e 81 e 612 cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza pronunciata il medesimo 12 gennaio 2024 e la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 179 e 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 23 bis, comma 4, L. 176 del 2000 con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore unitamente alla richiesta di trattazione orale.
3. In data 21 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Roberto Aniello chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Nell'unico comune motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore unitamente alla richiesta di trattazione orale. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Come evidenziato dal Procuratore generale e anche correttamente riconosciuto nel ricorso, i principi enucleati dalla giurisprudenza sul tema sono nel senso che «lInnpegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). La necessità che la richiesta di rinvio indichi espressamente le ragioni per le quali il mandato professionale non può essere adeguatamente adempiuto con la nomina di un sostituto processuale è stato successivamente confermato specificando che l'unico caso in cui l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina non opera è quello in cui l'impedimento del difensore a comparire in udienza sia dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate (Sez.
U, n. 41432 del 21/07/2016, Sarrapochiello, Rv. 267747 - 01). Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica, tanto che si è anche evidenziato che «non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore» (Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549 — 01;
Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808 — 01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 — 01). 2.2. La motivazione dell'ordinanza, impugnata unitamente alla sentenza ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen. per l'innegabile connessione esistente nel caso in esame tra i due provvedimenti, è conforme ai principi indicati. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale, ha dato conto della mancata indicazione delle specifiche ragioni dell'impossibilità di ricorrere a un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. e, pertanto, della conseguente impossibilità di procedere a una effettiva e concreta valutazione circa la fondatezza o meno della richiesta.
Nè, d'altro canto, la corretta valutazione effettuata sul punto dal giudice di merito a fronte della genericità dell'istanza proposta -contenuta in una mail con allegata della documentazione- può essere ora censurata in questa sede sostenendo che dagli allegati alla richiesta si sarebbe dovuto "evincere" l'impossibilità di nominare dei sostituti processuali.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 n