Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic complaint on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Domenico Pipicella's cassation appeal against a conviction for illegal possession of firearms. The defense argued the lower court relied on mere conjectures regarding the defendant's exclusive control of the property and failed to address the absence of a fence. The court dismissed the appeal because the fourth ground was too generic and did not specifically cite the factual or legal reasons supporting the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation ground is inadmissible if it is merely generic and fails to specifically identify the factual or legal reasons supporting the decision that are alleged to be flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pipicella Domenico nato a Careri il 26/05/1958 avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, M. Dall’Olio, ha chiesto che il ricorso sia dic hiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata , la Corte di app ello di Re ggio Calabria , ha confermato lacondanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, all ’esito di giudi zio abbreviato, ritenuta la continuaz io ne, aveva condannato l’imputatoalla pena di a nni due di reclusione e d e uro 900 di multa per i reati di detenzione, sul prop rio fondo agricolo, di una pistola semiautomatica, c on matricola abrasa, della relativa r ic ettazione, e della detenzione, sempre sul medesimo fondo, di una canna di fucile, parte di un ’ ulteriore arma.
La Corte territoriale ha rilevato che l ’ arma completa e le parti di un a seconda arma erano state trovate, a seguito di perquisizione, all’interno del terreno di proprietà e nella disponibilità dell’imputato, il quale provvedeva alla curadel fondo, ove si trovava anche un pollaio. Inoltre, si rilevava che era stato reperito il kit per la pulizia de lle armi medesime tra le travi d e lla tettoia del casolaredescritto insistente s ul terreno nella disponibilità del ricorrente odierno. Quindi, la Corte territoriale ha ri gettato le doglia nze dife ns ive volte ad ottenere la riforma della condannain senso assolutorio.
Sono state, altresì, respinte le richiest e di riduzione dell a p ena e degli aumenti per la continuazione, osservando che la pena irrogata all ’ esito del giudizio di primo grado, appariva adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, all’intensità del dolo, anche alla luce della funzionalità della pistola.
2. La difesa ricorrente affidail ricorso per cassazione ai seguenti motivi di doglianza, riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti necessari per la motivazione. 2.1.Con il primo motivo, si lame nta la mancan za e/o contr ad dittor ietà della motivazioneai sensi dell’art. 606 lett. e ) cod. p r oc. pe n . Si assume la lacunosità e contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale non avrebbe dato esauriente conto della rilevanza, ai fini della sussistenza del dubbio circa la colpevolezza dell’imputato, della mancanza di un tratto di rete metallica di recinzione , lungo 3 0 - 40 metri, che avrebbe reso possibile l’ingresso nel fondo nella disponibilità dell’imputato a terzi estranei. La motivazione dei giudici di merito sarebbe fondata sumere congetture , prive di riscontro probatorio ragionando nel senso che l'imputato era l'unico a prendersi cura del terreno, ragionamento non idoneo a fondare il giudizio di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione della legge penale ex art.606, comma 1, l ett.
c) cod. p r oc. pe n. in relaz ione alla ritenuta integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975. A sostegno , si rileva che il Giudice di secondo grado non si sarebb e soffermatosulla valutazione dell’elemento della d e t enz ione , concetto nel quale è necessariamente insita una relaz io ne stabile con la c osa e , quindi , rispetto all’arma sequestrata. Invece, nel caso di specie , per il ricorrente, vi sarebbe un ’ evidente erronea applicazione della legge penale, vista l'assenza di una relazione stabile e di un rapporto materiale dell'imputato con l'arma ritrovata, proprio in ragione delle modalità di occultamento della stessae del suo stato di conservazione. 2.3. Il terzo motivo afferisce alla manca ta motivazione ex art. 606, comma 1,lett.
e) cod. proc. pen. in relazione al del it to di ricettaz ione e a quello dicui all’art. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, avendo la Corte territoriale omesso, a parere del ricorrente,di illustrate le ragioni per le quali ha confermato la ritenuta sussistenza di tali reati. 2.4. Il quarto mo tivo denuncia vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Su tale punto, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, a fronte della sussistenza, a carico di Pipicella,di precedenti penali non gravi e risalenti.
3. Il Sostituto Procuratore generale,M. Dall’Olio, in assenza di richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primoe secondo motivo sono infondati . Va premesso che, in caso di cd. “doppia conforme” affermazione di responsabilità, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppiaconforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, in tale caso, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez.2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) .
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, le due convergenti motivazioni di merito hanno dato specifico, logico ed esauriente conto della ragioneper la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato. Sisegnala, da parte della difesa, l ’ esistenza di tre varchi per accedere al fondo che avrebbero consentito l’ingresso a chiunque. Tuttavia, il ricorso non si confronta con diversi elementi che valorizza no i giudici di merito e che consentono, al di là di ogni ragionevole d ubbio, di reputare congrua e immune da vizi logici la riferibilitàa Pipicella dell ’ ar ma e della parte dialtra arma descr it te nell ’ imputa zione .
Invero, i convergenti provvedimenti di merito segnalano, al di là della titolarità formale del terreno in capo all’imputato, che un kit di manutenzione delle armi era stato trovato tra le travi della tettoia di un casolare insistente sul fondodell’imputato. A tale dato, viene affiancato l’altro elemento riscontrato sul posto relativo alla cura del terreno. Questo, secondo i giudici di merito, appariva, appunto , curato eadibito ad orto . Quindi appare line are e logica la conclusione dei giudici di merito, secondo la quale il terreno erausato dal proprietario in modo assi duo .
Sicché, a fronte della riscontrata presenzacostante sul terreno del titolare di questo, si notaancora, nelle sentenze di merito, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che sarebbe stato non coerente per un estraneo scegliere per un sicuro nascondiglio, proprio un sito , curato d al titolare cost antemente e non quelli viciniori, descritti come incolti eabbandonati. Con specifico riferimento al secondo motivo, poi, si deve rimarcare che la pistola rinvenuta sul posto era funzionante . A questa circostanza, si aggiunge il reperimento di un kit di manu te nzione e pulizia dell ’ arma , oltre ad altro materiale del pari rinvenuto, peraltro in tre diversi punti del terreno(a riprova della approfondita conoscenza dei luoghi)all’atto della perquisizione del terreno riferibile all’imputato. 1.3.
Il terzo motivoè inammissibile in quanto del tutto generico e soltanto enunciato, senza la precisa indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali fonda la censura che si limita a dedurre assenza di motivazione. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.4.
Il quarto motivo è inammissibile. La difesa evidenzia soltanto che risul ta l ’ incensuratezza dell ’imputato quale dato positivo. Tuttavia, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte territorialeche , inve ce , nel complesso, valorizza l e m odalità e circostanze dei fatti, segnalando, anzi, che la pistola reperita era funzi onante e che questa era detenuta assieme ad altro materiale balistico. Il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standarddeclinato dall’art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey , Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi , Rv. 264378: conf. n. 45623 del 2013 , Rv. 257425) trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio 2.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 21 novembre 20