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Sentenza — n. 7052/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution judge's dismissal of substitute penalty request due to pending cassation proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Trapani execution judge's order dismissing Rosanna Peraino's request for a substitute penalty. The lower court incorrectly ruled the request inadmissible because the appeal process had not started before the new law's effective date. The court clarified that the 'pending' status of the cassation phase begins with the second-instance judgment, making the request valid once the final judgment became irrevocable in January 2024.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 20-bis cod. pen.: The transitional provision applies to proceedings where the cassation phase was pending on December 30, 2022, with the phase deemed pending from the second-instance judgment date.

Parole chiave

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substitute penalty request transitional provisions pending cassation proceedings execution judge authority irrevocability date sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Con ordinanza resa in data 16 luglio 2024 il Tribunale di Trapani – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da Peraino Rosanna ai sensi dell’art. 95 d.lgs.
Art. 20 bis cod. pen.
n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., della pena inflitta con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani.
art. 20 bis cod. pen
n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., della pena inflitta con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, n. 34091 del 21.6.2023
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Peraino Rosanna nata a MARSALA il 24/06/1969 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di Trapani vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Luca Tampieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 16 luglio 2024 il Tribunale di Trapani – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da Peraino Rosanna ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n.150 del 2022, tesa ad ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., della pena inflitta con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani. 1.1 In motivazione si rappresenta che la decisione di secondo grado è antecedente al 30 dicembre del 2022 e che non è stato proposto il ricorso per cassazione. Dunque non sarebbe applicabile la disposizione di legge invocata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Peraino Rosanna, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si rappresenta che secondo l’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 la domanda di applicazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive – in caso di pendenza del procedimento in cassazione al momento di entrata in vigore della legge – va rivolta al giudice della esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel caso in esame era pertanto ammissibile la domanda rivolta al giudice della esecuzione, essendosi determinata la irrevocabilità in data 17 gennaio 2024 a seguito di proposizione del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1 Pacifico il fatto che la data di vigenza del d.lgs. n.150 del 2022 è quella del 30 dicembre del 2022. Il legislatore nella disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022, al fine di rendere applicabile il novum normativo favorevole ai procedimenti in corso, descrive tutte le fasi del procedimento penale (pendenza in primo grado, pendenza in appello, pendenza in cassazione) attribuendo al giudice dell’esecuzione, in un termine perentorio (trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza) il potere di valutare la domanda di applicazione delle nuove norme in tema di pene sostitutive nella ipotesi in cui alla data di vigenza era pendente il procedimento innanzi la Corte di Cassazione.

Come è stato già affermato in arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. VI, n.34091 del 21.6.2023, rv 285154) ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

La «pendenza» della fase di legittimità ha pertanto inizio con l’emissione del dispositivo di secondo grado, posto che vi deve essere «continuità» anche meramente virtuale tra le fasi del procedimento.

2. La decisione impugnata, per quanto sinora detto, non realizza una corretta lettura delle disposizioni di legge coinvolte nel percorso interpretativo e muove da un errore percettivo. La disposizione transitoria, in particolare, richiede esclusivamente che al 30 dicembre del 2022 possa definirsi «pendente», nel senso prima precisato, la fase del procedimento identificabile come quella di legittimità (posteriore alla pronunzia del giudice di secondo grado o a quella di primo grado nei casi di inappellabilità) e che, successivamente, si determini – nei modi prima ricordati - la irrevocabilità della sentenza (in tutta evidenza, di condanna, altrimenti non vi sarebbe interesse a chiedere una pena sostitutiva). Nel caso in esame la data di irrevocabilità è di certo posteriore alla data ‘spartiacque’ del 30 dicembre 2022, risultando definito il giudizio di legittimità in data 17 gennaio 2024, con sentenza numero 13743 del 2024. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo