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Sentenza — n. 7050/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for illegal weapon due to contradictory fact description excluding clandestinity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment without remittal, finding the lower court's reasoning legally flawed. The defendant argued that the trial description of the weapon's serial number contradicted the legal qualification of it as a 'clandestine weapon.' The court held that mentioning a serial number inherently excludes the element of clandestinity required by the statute. Consequently, the conviction was overturned because the legal qualification was based on a factual premise that the trial record itself refuted.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2bis cod. proc. pen.; Art. 23 legge n. 110/1975: The description of a weapon's serial number in the trial record excludes its clandestine nature, rendering a conviction based on that classification legally erroneous.

Parole chiave

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clandestine weapon serial number legal qualification contradictory facts annulment without remittal patteggiamento appeal Art. 448 cod. proc. pen. violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2bis cod. proc. pen.
Va premesso che pur dopo la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (risalente alla novellazione del 2017), resta ammissibile la deduzione di motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (art. 448 comma 2bis cod.proc.pen.).
Art. 23 legge n. 110 del 1975
Il ricorrente evidenzia che vi è contraddizione - non risolta in motivazione - tra la descrizione del fatto (ove si parla di arma avente numero di matricola..) e la qualificazione giuridica di ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 legge n.110 del 1975.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ripoli Silvestro nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 20/01/2005 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; Vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. in data 11 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di Silvestro Ripoli la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per fatti commessi in data 27 aprile 2024. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Silvestro Ripoli deducendo erronea applicazione di legge . Il ricorrente evidenzia che vi è contraddizione - non risolta in motivazione - tra la descrizione del fatto (ove si parla di arma avente numero di matricola..) e la qualificazione giuridica di ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 legge n.110 del 1975.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Va premesso che pur dopo la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (risalente alla novellazione del 2017), resta ammissibile la deduzione di motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (art. 448 comma 2bis cod.proc.pen.). Nel caso che ci occupa la descrizione del fatto (con indicazione della matricola) esclude la clandestinità dell’arma e non vi è alcun punto della motivazione ove si affronti tale aspetto. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bari-ufficio gip. Così è deciso, 03/12/2024