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Sentenza — n. 7047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate order for lack of reasoning on satellite crime penalty increases in continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Luigi Borriello's appeal against the Naples Court of Appeal's penalty determination. Borriello argued the appellate court failed to properly calculate the final sentence for continued offenses and omitted required reasoning on how satellite crime increases were applied. The court held that while the numerical calculation was correct, the lack of explicit justification for the specific increase amounts violated established case law requiring detailed motivation of the sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; In continued offenses, the executing judge must explicitly motivate the criteria used to determine the specific increase amounts for satellite crimes, not merely state the final numerical result.

Parole chiave

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continued offenses penalty calculation satellite crimes lack of reasoning sentencing discretion appellate order Cassation annulment adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
E’ pacifico che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
E’ pacifico che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n.17948 del 31/01/2024
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019
286261 - 01(Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010
259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv.
Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009
248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv.
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, RV.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv..
Corte cost. n. 183 del 2013
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BORRIELLO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 11/09/1975 avverso l'ordinanza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PGNICOLA LETTIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, adita ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen. da Luigi Borriello, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 ottobre 2021 e dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2024 e per l’effetto, ha rideterminato la pena finale complessiva del reato continuato in anni 7 mesi 8 di reclusione ed euro 6.111,00 di multa.

2. Ricorre Borriello, per il tramite del difensore di fiducia avv. Marco Esposito articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'articolo 81, secondo comma, cod. pen. Lamenta che la Corte di appello non ha correttamente calcolato la pena finale per reato continuato. Ha individuato come pena per la violazione più grave quella irrogata con la sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro e su questa pena ha applicato l’aumento per la continuazione relativo ai reati giudicati con l’altra sentenza senza considerare che la pena indicata come base era, a sua volta, la risultante dell’applicazione della continuazione interna tra più reati.

Avrebbe dovuto, pertanto, scorporare tutti i reati unificati e, una volta indicata la pena del reato più grave, effettuare su quest’ultima i singoli aumenti per ogni reato satellite. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena unica complessiva a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, non ha indicato, come imposto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, le ragioni in base alle quali ha rideterminato la misura degli aumenti per i singoli reati satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti precisati nel prosieguo.

1. E’ pacifico che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n.17948 del31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01(Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, Scanferla, Rv. 275845;

Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987- 01). La Corte di appello ha, nella sostanza, effettuato lo “scorporo”, tenendo correttamente conto della “continuazione interna” di entrambe le decisioni: ha, infatti, fatto propria la dosimetria delle sentenze unificate ed ha individuato la nuova misura della pena correlata al reato originariamente individuato come violazione più grave nella sentenza dalla Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2024, ma divenuto satellite a seguito del riconoscimento della continuazione coi reati oggetto della sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaroin data 20 ottobre 2021.

E’ dunque infondata la censura dedotta con il primo motivo.

2. Nell’eseguire il calcolo della pena complessiva unica per il reato continuato in esito allo scorporo, la Corte distrettuale si è, però, limitata ad indicare il dato meramente numerico dell'entità della sanzione inflitta per ogni reato satellite, obliterando totalmente ogni motivazione sui criteri seguiti per commisurarla. La denuncia del vizio motivazionale oggetto del secondo motivo è, pertanto, fondata. Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non è coerente rispetto all'orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216;

Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, RV. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.. 282269).

3. Da quanto esposto, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio