Italian Supreme Court dismisses appeal against mandatory probation revocation due to new crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Agostino Saccomanno against the Tribunal of Ravenna's order to revoke his conditional sentence suspension. The appellant argued that the trial court failed to verify whether the judges who originally granted the suspension were aware of his prior offenses, which would have violated the prohibition on granting probation to repeat offenders. The court held that when a new crime occurs within five years, the revocation is mandatory by law and does not require the executing judge to investigate the original sentencing court's knowledge of the obstacle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma primo, n. 1) cod. pen.; In cases of mandatory probation revocation due to a new crime within five years, the executing judge must revoke the benefit without verifying whether the original judges were aware of the statutory obstacle.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SACCOMANNO AGOSTINO nato a SASSUOLO il 17/11/2000 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 22 luglio 2024, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Agostino Saccomanno con le sentenze emesse dal Tribunale di Ravenna il 1 giugno 2019, irrevocabile il 19 giugno 2019, ed in data 23 settembre 2020, irrevocabile il 14 ottobre 2020, e con la sentenza emessa del Tribunale di Modena del 27 novembre 2020, irrevocabile il 16 dicembre 2020. A ragione della decisione osserva che sussistono gli estremi della revoca prevista dell'art. 168, comma primo, cod. pen. perché il condannato ha commesso nel quinquennio successivo, in data 8 agosto 2021, il reato, accertato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 2 dicembre 2021 e divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2024.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato i rilievi difensivi che avevano evidenziato la peculiare condizione in cui al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 2 dicembre 2021 versava Saccomanno il quale, in violazione del divieto previsto dall’art. 164, quarto comma, cod. pen. aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa più di due volte; esattamente in tre distinte occasioni in relazione a fatti precedentemente commessi.
Il decidente, pertanto, avrebbe dovuto verificare, acquisendo il fascicolo della cognizione, se i giudici che avevano concesso il beneficio erano a conoscenza della condizione ostativa e ciononostante lo avevano lo stesso riconosciuto con una statuizione erronea ma emendabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione e, quindi, non da parte del giudice dell’esecuzione se non violando il divieto del bis in idem sostanziale affermato dalla sentenza a Sezioni unite Longo. Qualora avesse acquisito gli atti, il Tribunale avrebbe accertato che la scelta di concedere la pena sospesa era stata oggetto di specifico vaglio giudiziale concluso favorevolmente all’odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, cod. pen. opera di diritto al momento del verificarsi della causa che vi ha dato luogo. E’ pacifico nella consolidata interpretazione giurisprudenziale che il provvedimento giudiziale di revoca ha mera natura dichiarativa: esso, più precisamente è un provvedimento ricognitivo con effetti sostanziali, che risalgono, ope legis, al momento in cui si è verificata la condizione. Il giudice è vincolato a disporre la revoca una volta accertato che il fatto nuovo, in seguito al quale deve disporsi la revoca, si sia verificato entro il periodo di tempo in cui il rapporto giuridico punitivo rimane pendente a causa della sospensione dell'esecuzione della condanna, periodo che ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile per cui, ai fini del computo del termine per la revoca della sospensione condizionale della pena, occorre fare riferimento non alla data della commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa, ma al giorno in cui la sentenza di condanna contenente il beneficio è divenuta irrevocabile.
Sulla base di tali indiscusse coordinate, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 11612 del25/02/2021, Ahmetovic Rv. 280682 – 01;
Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 - 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 - 01) e che l'illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso in presenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta alla sua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, n. 48694 del12/06/2019, De Bello, Rv. 277337 - 01).
2. Il Tribunale di Ravenna ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati. Ha, infatti, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Agostino Saccomanno con le tre sentenze sul rilievo decisivo che il condannato, nel quinquennio successivo alla loro irrevocabilità, aveva commesso, un altro delitto per il quale aveva riportato condanna. La revoca ha, quindi, trovato causa, per tutti e tre benefici, nella previsione di cui all'art. 168, primo comma, n.
1) cod. pen. che costituisce fattispecie autosufficiente per la produzione dell'effetto revocatorio previsto direttamente ed obbligatoriamente dalla legge. E' vero, come rileva il ricorrente, che la revoca poteva essere astrattamente disposta, quanto meno con riferimento al beneficio concesso con la terza sentenza in ordine di tempo, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. e che ricorrendo tale fattispecie il giudice dell'esecuzione è sempre tenuto a compiere la verifica relativa alla conoscenza o conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice della cognizione che ha concesso il beneficio secondo il principio enunciato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01. Tale ulteriore verifica, tuttavia, sarebbe stata nel caso in esame del tutto inutile in concreto, una volta accertata la presenza di una causa, quella di cui all'art. 168, primo comma, n.
1) cod. pen., da sola idonea a sostenere autonomamente la revoca della sospensione condizionale di tutti e tre i benefici.Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, infatti, deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca del beneficio fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jaoundobi Kamel, Rv. 279053 -01); e anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01).
Quando ricorrono soltanto ed esclusivamente gli estremi della revoca prevista dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l'art. 164, quarto comma, ossia a fronte di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine, è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (cfr. Sez. U n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01 che ha ribadito la legittimità della revoca in sede esecutiva qualora risulti che la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado che concedeva il beneficio, indipendentemente dal fatto che detta causa fosse, o meno, divenuta nota al giudice di appello non chiamato a pronunciarsi sul punto).
3. Per le considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere rigettato il ricorrente condannato al pagamento delle spese pro