Cassation dismisses appeal by Appellate Prosecutor General due to lack of standing to challenge execution orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Prosecutor General of the Appellate Court lacked standing to challenge an execution order. The material facts show the Appellate Prosecutor General sought to annul a Livorno Tribunal order regarding the continuation of crimes, arguing jurisdictional issues and conflicting decisions. The court ruled that only the Public Prosecutor who participated in the execution proceedings or the local Prosecutor of the Republic has the right to appeal, excluding the Appellate Prosecutor General who was not part of the execution phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 6 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: The right to appeal execution orders belongs exclusively to the Public Prosecutor who participated in the execution proceedings or the local Prosecutor of the Republic, excluding the Prosecutor General of the Appellate Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: DEL CUOCO SALVATORE nato il 21/11/1973 avverso l'ordinanza del 25/10/2024 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Maria Francesca Loy che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Salvatore Del Cuoco ed ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due sentenze, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in quella di anni 4, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 890,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto incidente di esecuzione. La Corte territoriale adita, rilevato che l’unico strumento di impugnazione previsto avverso i provvedimenti dell’esecuzione in materia di continuazione è quello previsto dall’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ha riqualificato la richiesta di incidente di esecuzione in ricorso per Cassazione e trasmesso gli atti a questo Ufficio 3. Il Pubblico ministero impugnante chiede l'annullamento senza rinvio dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.sulla base di due motivi. 3.1.
Con il primo denuncia violazione di legge nell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente. Evidenzia che, sulla scorta delle risultanze del certificato penale, risulta essere competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. la Corte di appello di Firenze. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. Lamenta il contrasto della decisione impuganta con altro provvedimento emesso del giudice competente, il n. 315/2020 SIGE, che aveva escluso l’applicazione della disciplina della continuazione tra i medesimi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato.
1. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetti in via esclusiva al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01; Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. 254224 - 01;
Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203 - 01). Il sistema delineato dagli articoli 655 e 665 cod. proc. pen. delinea un coordinamento simmetrico tra il giudice che procede in sede esecutiva e il pubblico ministero a cui è devoluta la qualità di parte pubblica nel corrispondente procedimento e tale simmetria deve necessariamente sussistere anche nel giudizio impugnatorio, essendo - in carenza di altre e specifiche indicazioni normative - la parte risultata tale nel primo grado del procedimento legittimata a contestarne l'esito con l'impugnazione: nel concetto di parte legittimata secondo la previsione dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi il procuratore generale della Repubblica che è stato estraneo al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai partecipi effettivi della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei alla fase processuale definita (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, Moro, Rv. 212743 - 01).
D’altra parte, l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale a ciascun rappresentante del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito comporta che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è funzionalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981 - 01). Le deroghe stabilite da talune norme relativamente a specifici atti essendo eccezioni, non sono suscettibili, come tali, di applicazione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Aloisio, Rv. 211151 - 01).
2. Tanto posto, avverso l’ordinanza impugnata, che è stata resa dal Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è legittimato a proporre ricorso per cassazione, oltre che il condannato, il Procuratore della Repubblica di quel Tribunale e non il Procuratore generale della Corte di appello.
3. Non segue la condanna del ricorrente alle spese processuali stante la sua natura pubblica