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Sentenza — n. 6765/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal regarding unused bonus leave days, upholding surveillance judge's discretion on social reintegration goals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Agresta's appeal against the Milan Prison Surveillance Tribunal's refusal of a claim for five unused bonus leave days. Agresta argued that the Tribunal failed to account for his health-related inability to use the leave, violating his right to the benefit, while the Tribunal emphasized the need for a holistic assessment of his reintegration progress. The court ruled that no 'credit' exists for unused days and affirmed the Tribunal's discretionary power to evaluate the pedagogical and social reintegration value of previously granted leave periods.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter ord. pen.; The bonus leave institution serves a dual pedagogical and propulsive function, and the surveillance judge possesses discretionary power to assess its congruity based on the detainee's overall reintegration progress, rejecting the notion of a transferable credit for unused portions.

Parole chiave

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bonus leave entitlement prisoner reintegration surveillance judge discretion pedagogical function social reintegration goals unused leave credit prison benefit refusal aspettativa per motivi personali

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter ord. pen.
Francesco Rotella, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 30-ter ord.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGRESTA Giovanni nato ad ASCEA il 22/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano letti gli atti e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa Simonetta CICCARELLI che conclude per l’inammissibilità del ricorso: Dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Giovanni AGRESTA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 12 giugno 2024 con il quale era stata rigettata l’istanza di fruizione di cinque giorni di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già concessi, ma non fruiti per rinuncia derivante da ricovero, facendo notare che spetta al Magistrato di sorveglianza la valutazione, effettivamente compiuta nel caso di specie, circa la congruità del beneficio a fronte della reiterata e successiva concessione di altri permessi per complessivi trentanove giorni nel corso del 2024, a fronte del massimo concedibile di giorni quarantacinque.

2. Ricorre Giovanni AGRESTA,a mezzo del difensore avv. Francesco Rotella, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 30-ter ord. pen., e il vizio della motivazione per non essere stato considerato che la porzione di cinque giorni del permesso premio già concesso non è stata fruita per le condizioni di salute, evenienza che non può comportare la frustrazione del diritto del detenuto a goderne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico- propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995). La lettura complessiva dell'art. 30-ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto e all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale; ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale. 2.1.

Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, fondando la propria valutazione sulla idoneità sotto il profilo risocializzante e premiale dei periodi di permesso già fruiti, prima della parziale rinuncia, e di quelli ulteriormente fruiti dopo detta rinuncia. Tale valutazione, che rientra nella motivata discrezionalità dei giudici di sorveglianza, non viene criticata dal ricorso che si limita a sostenere l’esistenza di una sorta di “credito” di giorni di permesso da usufruire in qualunque momento, senza confrontarsi con la ratio legis che ricollega il permesso alle necessità di risocializzazione che, secondo i giudici di merito, sono state adeguatamente soddisfatte dagli altri permessi fruiti nell’anno. 2.2.Non si radica, quindi, alcun “credito” di giorni da fruire in permesso quando non sia stato possibile fruire per intero di quelli concessi, ma risulti, con una valutazione di merito solidamente ancorata al percorso di risocializzazione e alle finalità premiali dell’istituto, che gli obiettivi fissati sono stati comunque raggiunti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle