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Sentenza — n. 6763/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional conflict between surveillance magistrates as administrative appeal outcome resolves the central competence issue.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional conflict between the surveillance magistrates of Padua and Rome ceased. The conflict arose because the Padua magistrate believed Rome held central competence due to the prisoner's family member's protected status, while Rome had previously declared itself incompetent. The court ruled that the conflict vanished when the Lazio Administrative Tribunal rejected the appeal against the revocation of the protection program, thereby restoring Rome's original competence and rendering the dispute moot.

Regesto Legislator

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Art. 16 nonies L. 8/91; Art. 100 c.p.p.: A jurisdictional conflict between magistrates of surveillance ceases when a subsequent administrative decision resolves the underlying factual basis for the special competence, rendering the positive or negative contrast between magistrates non-existent.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction magistrate of surveillance special competence administrative appeal outcome cessation of conflict central competence protection program revocation ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 16 nonies L. 8/91
Con sentenza del 15 ottobre 2024, infatti, il TAR del Lazio respingeva il ricorso della compagna di Cirulli, Leonetti Maria, avverso la revoca del programma di protezione e, pertanto, era venuta meno la speciale competenza di cui all’art. 16 nonies L. 8/91.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Giud. sorveglianza Padova Giud. sorveglianza Roma Cirulli Filippo nato a CERIGNOLA il 05/11/1965 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Padova udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Padova, previa dichiarazione di incompetenza a provvedere sulla richiesta di permesso premio avanzata da Cirulli Filippo in data 8 gennaio 2024, sollevava conflitto di competenza tra l’Ufficio di Sorveglianza di Padova e quello di Roma in relazione alla competenza a decidere sull’istanza di permesso premio avanzata dal medesimo Cirulli. Cirulli Filippo, detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, aveva fruito di permessi premio concessi dal magistrato di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies della L. 8/91 presso l’abitazione di Lionetti Maria; in data 8 gennaio 2024 aveva avanzato ulteriore, analoga istanza al medesimo magistrato di sorveglianza di Roma che si era dichiarato incompetente, perché nelle more era intervenuto provvedimento di revoca del programma di protezione.

Lionetti Maria, anch’ella sottoposta al programma di protezione, aveva proposto ricorso al TAR avverso la delibera di revoca e il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento di revoca, pertanto il magistrato di sorveglianza di Padova - ritenendo che avesse ripreso vigore la competenza centrale del Magistrato di sorveglianza di Roma, essendo Cirulli familiare di persona ammessa al programma di protezione – sollevava conflitto negativo di competenza.

2. Il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma.

3. Successivamente interveniva decisione del TAR del Lazio che respingeva il ricorso di Lionetti Maria avverso la revoca del programma di protezione, pertanto il Magistrato di sorveglianza di Padova riteneva la propria competenza e in accoglimento dell’istanza avanzata da Cirulli Filippo concedeva al medesimo la misura alterativa della detenzione domiciliare presso il domicilio protetto della ex collaboratrice di giustizia Lionetti Maria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto è venuto meno nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità e ne deve essere dichiarata la cessazione. Con sentenza del 15 ottobre 2024, infatti, il TAR del Lazio respingeva il ricorso della compagna di Cirulli, Leonetti Maria, avverso la revoca del programma di protezione e, pertanto, era venuta meno la speciale competenza di cui all’art. 16 nonies L. 8/91. A seguito di detta pronuncia il magistrato di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 10 dicembre 2024, successivo al provvedimento con cui sollevava il conflitto negativo, disponeva che Cirulli Filippo eseguisse la pena detentiva in presso il domicilio di Leonetti Maria, ex collaboratrice di giustizia. Avendo uno dei giudici in confitto dichiarato, implicitamente, la propria competenza, il conflitto è cessato, posto che è necessaria, per la sussistenza del conflitto, l’attualità del contrasto positivo o negativo fra più giudici.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la sua interven