Cassation court annuls execution judge's order rejecting continuality claim due to failure to attach prior judgments, which are acquired ex officio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting Mario Verdicchio's request for continuality between crimes. The lower court rejected the claim because the defense failed to attach prior judgments, despite a specific order requiring them. The Supreme Court ruled that such judgments are acquired ex officio under Article 186 of the Transitional Code of Criminal Procedure, making the lower court's reliance on the missing documents a violation of established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 186 disp. att. c.p.p.: Judgments establishing crimes in a continuality request are acquired ex officio; failure to attach them does not justify rejection if identifying details are provided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Verdicchio Mario nato a Napoli il 11/10/1969 avverso l'ordinanza del 05/08/2024 del Tribunale di Siena in funzione di giudice dell’esecuzione letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere B. Calaselice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, M. F. Loy, intervenuto con requisitoria scritta,che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza .
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il T ribunale d i Siena, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.,nell’interesse di Mario Verdicchio, di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive, ritenendo che la difesa istante non avesse ottemperato all’onere di allegare le sentenze, come disposto dal medesimo Giudice,con provvedimento del 22 giugno 2024. 2.Avverso il provvedimento indicato, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv.
C. Amodio, denunciando manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.186 disp . att . cod . proc . pen. Sirichiama la disposizione di cui all'art. 186 cit ., la quale prevede che le copie delle sentenze o decreti revocabili, che non sono allegate alla richiesta proposta ai sensi dell'art. 671, comma 1 , cod. proc. pen., sono acquisiti di ufficio. Non è previsto,infatti, un onere di allegazione di questi documenti da parte del richiedente in sede esecutiva, né la mancata allegazione può giustificare un provvedimento di rigetto. Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 1, n. 36289del 8/09/2015). 3.Il Sostituto Procuratore generale, M.
F. L oy, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. La giurisprudenza di legittimità indica come propedeutico alla verifica della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze divenute definitive, l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso. Questi, ove non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (tra le altre, Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dumitri, Rv. 271174 -01;
Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011). 1.2. Si è da ultimo precisato, sul punto (cfr. Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj Mirgen, Rv. 281185 - 01) che è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di continuazione in executivis, pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell'esame delle decisioni di condanna, acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. 2.Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che unica ragione su cui fonda il provvedimento di rigetto è quella della mancata allegazione dei provvedimenti indicati nell’istanza, da parte del difensore, come disposto con provvedimento del 22 giugno 202 3, ordinanza della quale il G iudice dell’esecuzione non indica il contenuto se non per precisare che , con tale provvedimento,si era disposta l’acquisizione a carico dell’istante, disposizione in contrasto con le norme richiamate sin quie con l’interpretazione che di queste, ha fornito la giurisprudenza di legittimità.
3. Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siena. Così deciso il 20novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President