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Sentenza — n. 6747/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal sentence for mismatch between requested and applied detention terms and missing confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a Forlì court sentence against Roman Asaulyuk, arguing the applied detention term differed from the parties' agreement and confiscation was omitted. The court found the appeal valid under Article 448 of the Code of Criminal Procedure due to this discrepancy and the failure to confiscate the knife. Consequently, the original judgment was annulled and remanded for a new trial to align the decision with the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.; Art. 444 cod.proc.pen.; The criminal court's decision must strictly correspond to the terms agreed upon by the parties; a mismatch between the requested and applied penalty, combined with the omission of mandatory confiscation, constitutes grounds for annulment.

Parole chiave

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mismatch penalty agreement mandatory confiscation art 448 cod proc pen annulment with remand procurator general appeal sanzione penale confisca sotto sanzione internazionale porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.
La non rispondenza tra richiesta e contenuto della decisione - ampiamente documentata dalla parte impugnante - è uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., così come la confisca del coltello era effettivamente obbligatoria.
Art. 444 cod.proc.pen.
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: Asaulyuk Roman nato in UCRAINA il 19/03/1995 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di Forli' ; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Mariella De Masellis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Forlì ha applicato nei confronti di Asaulyuk Roman la pena di mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda in riferimento ai reati a lui ascritti (porto di un coltello; rifiuto di accertamento con etilometro e mancata esibizione del documento di identificazione).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale deducendo erronea applicazione di legge . Il ricorrente evidenzia che:

a) vi è difformità tra la pena detentiva indicata in sede di richiesta dalle parti (mesi tre e giorni dieci di arresto) e quella oggetto di applicazione (mesi tre di arresto), oltre ad essere variato il procedimento determinativo ; b) è stata omessa la confisca, obbligatoria, del coltello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è fondato.

2. La non rispondenza tra richiesta e contenuto della decisione - ampiamente documentata dalla parte impugnante - è uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., così come la confisca del coltello era effettivamente obbligatoria. Va dunque disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in tal modo concrertizzandosi una possibilità di riproduzione - in termini corretti - dell'accordo tra le parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Forli'. Così è deciso, 20/1