Cassation court dismisses appeal against suspended sentence revocation due to prior convictions triggering automatic revocation under Art. 168(1).
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Damiano Maria's appeal against the lower court's revocation of her suspended sentence. The defense argued that over five years had passed without new crimes, making the benefit irrevocable under Article 167 of the Penal Code. The court ruled that the revocation was actually mandatory under Article 168(1) because two prior convictions for past crimes had become final, cumulatively exceeding the statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 comma 1 n.2 cod.pen.; Art. 168 comma 3 cod.pen.; Art. 167 cod.pen.: When prior convictions for past crimes become final and exceed statutory limits, the mandatory revocation under paragraph 1 applies, overriding the five-year stability requirement of paragraph 3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Damiano Maria nata a PALERMO il 25/02/1988 avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di Bolzano; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 1 agosto 2024 il GIP del Tribunale di Bolzano – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di Damiano Maria la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza emessa in data 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2018 (condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione), ai sensi dell’art. 168 comma 3 cod.proc.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Damiano Maria, deducendo erronea applicazione di legge. In sintesi, la difesa rileva che :
a) dal 21 dicembre 2018, data di irrevocabilità della sentenza contenente la pena sospesa revocata, alla data del provvedimento impugnato, sono decorsi più di cinque anni senza che Damiano Maria abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole;
b) da ciò deriva la intangibilità del beneficio ai sensi dell’art. 167 cod.pen., come di recente precisato da Sez. I n. 21603 del 20.02.2024. Si sarebbe verificato, in altre parole, un effetto di «consolidamento» del beneficio, non più revocabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Dalla lettura del certificato penale risulta che posteriormente al 21 dicembre 2018 (data di irrevocabilità della sentenza emessa il 5 dicembre 2018) sono divenute irrevocabili due decisioni di condanna per fatti antecedenti (e non per fatti posteriori) a pene che, cumulate con quella sospesa, superano i limiti di cui all’art. 163 cod.pen. . Si tratta, pertanto della ipotesi di revoca di diritto di cui all’articolo 168 comma 1 n.2 cod.pen. e non della ipotesi di cui all’articolo 168 comma 3 cod.pen. . La revoca di diritto opera in ragione del verificarsi dei presupposti e le due decisioni per fatti antecedenti sono divenute irrevocabili in data 19 gennaio 2022 e in data 6 novembre 2023. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è dec