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Sentenza — n. 6230/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of apparent reasoning flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Chierchia's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order extending his differentiated detention regime. The defense argued the tribunal failed to properly evaluate the detainee's links to criminal organizations, claiming the reasoning was merely apparent. The court found no violation of law because the lower court's decision was logically coherent and substantively grounded in the detainee's persistent dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation's review is limited to violations of law, including cases where motivation is so lacking in coherence or completeness that it appears merely apparent or fails to explain the logical basis of the decision.

Parole chiave

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differentiated detention regime prison extension appeal apparent reasoning flaw violation of law review criminal organization links logical coherence requirement Supervision Tribunal order proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
L'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art.
Art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94
pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIERCHIA GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/10/1966 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Lucia Odello, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto in espiazione pena Giuseppe Chierchia avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia il 9 ottobre 2023, concernente la proroga, nei confronti del reclamante, del regime detentivo differenziato disciplinato dall'art. 41-bis ord. pen.

2. Il difensore di Giuseppe Chierchia ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., e degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma merita censura per aver violato i precisi oneri di verifica che gravavano sul giudicante rispetto al contenuto del decreto ministeriale di proroga della sottoposizione di Giuseppe Chierchia al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe costruito una motivazione non basata sulla doverosa valutazione, in riferimento all'attualità, dei presunti sintomi di pericolosità che la norma richiede perché si possa prorogare il regime detentivo speciale. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità e afferma che nel caso in esame essi non sono stati rispettati, perché dall'ordinanza impugnata emergerebbe l'insussistenza dei presupposti legittimanti la proroga, che sarebbero stati valutati ivi in forma solo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis ord. pen., a norma del quale il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto, sulla base di corretta interpretazione ed esatta applicazione delle norme e dei principi di diritto in materia, la verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento di Giuseppe Chierchia con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali sono fondate le valutazioni in ordine alla pericolosità di costui e alla legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto. Tutti i presupposti per la proroga, con riferimento all'elevatissima pericolosità sociale del condannato e alla intatta capacità di collegamento con gli ambienti criminali di riferimento, ancora operanti e in ogni caso suscettibili di rigenerarsi, sono stati ritenuti persistenti.

Il Tribunale di sorveglianza ha chiarito, fra l'altro, che il decorso dell'ulteriore tempo rispetto all'ultimo provvedimento di proroga non ha visto l'emersione di alcun fatto nuovo, in carenza di effettiva dissociazione dall'ambiente criminale predetto e in costanza di operatività dell'associazione di riferimento, non essendo mutate le capacità di collegamento del detenuto al gruppo. La motivazione non può ritenersi apparente, né carente su alcun punto decisivo: non si configura, pertanto, un vizio di violazione di legge. La motivazione dell'ordinanza impugnata, resa nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe