Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding alternative detention measures. The court finds the lower court's reasoning applies to all alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Topce Simon against the Bolzano supervision tribunal's order denying alternative detention measures. The appellant argued the lower court failed to explicitly address his secondary request for a different measure than probation. The court ruled that the tribunal's broad reasoning regarding the applicant's lack of critical revision and financial issues logically applies to any alternative measure, thus satisfying the requirement for adequate motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 111, sesto comma, Cost.; Art. 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.: The absence of explicit reference to a secondary request for alternative measures does not constitute a violation of the right to a reasoned decision if the general reasoning sufficiently justifies the rejection of all such requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOPCE SIMON nato il 28/12/1989 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Simonetta Ciccarelli, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, a fronte dell'istanza proposta dal condannato a pena detentiva Topce Simon per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione, così decideva: «Rigetta nei confronti di Topce Simon, sopra generalizzato, l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale in relazione alla condanna indicata in epigrafe».
2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., lamentando la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l'istanza del 13 dicembre 2023 in via subordinata, volta ad ottenere la concessione di misura alternativa alla detenzione diversa dall'affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. È vero, infatti, che l'ordinanza impugnata, nell'ambito di un'ampia motivazione basata su osservazioni fattuali articolate poste a sostegno del dispositivo di rigetto, indica in alcune espressioni specifiche la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e non richiama in modo esplicito la domanda, avanzata dall'istante in via subordinata, di concessione di altra misura alternativa, ma le valutazioni rese dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda principale sono ampiamente riferibili a qualsiasi misura alternativa alla detenzione carceraria.
L'ordinanza impugnata, infatti, rassegna alcune considerazioni che dimostrano l'insussistenza dei presupposti per qualsiasi misura alternativa, ponendo in evidenza l'assenza di revisione critica, da parte dell'istante, in ordine alle condotte antigiuridiche pregresse; sottolineando che non è consentito «...affermare che, in presenza di ulteriori criticità finanziarie, Topce Simon non reitererà comportamenti devianti...»; spiegando che non sono «...ancora oggi ravvisabili elementi tali da poter affermare come un eventuale beneficio penitenziario sarebbe idoneo a contribuire alla rieducazione di Topce Simon...».
In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione idonea a giustificare anche il rigetto di qualsiasi domanda subordinata di misure alternative diverse dall'affidamento in prova al servizio sociale.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R