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Ordinanza — n. 6072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; pre-trial acquittal with security measure must be appealed, not appealed directly to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appellant's direct cassation appeal against a pre-trial acquittal that included a security measure. The appellant argued that the lower court erred in applying security measures to a contravention and violated procedural rules regarding non-prosecution. The Court held that such pre-trial acquittals are exclusively appealable to the Court of Appeal, not directly to the Supreme Court, to ensure procedural efficiency and respect for the specific remedial path established by law.

Regesto Legislator

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Art. 569 c.p.p.; Art. 554-ter c.p.p.: Sentences of non-prosecution issued after the pre-trial hearing are appealable only to the Court of Appeal under Art. 554-quater c.p.p., and cannot be directly appealed to the Supreme Court via 'saltum' appeal.

Parole chiave

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pre-trial acquittal security measure direct cassation appeal procedural error Court of Appeal jurisdiction misura di contenzione violazioni della legge sulle armi misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 569 c.p.p.
pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod.
Art. 554-ter c.p.p.
pen., per avere il giudice di merito erroneamente applicato detta misura di sicurezza in ipotesi di contravvenzione (invece di prosciogliere l'imputato e trasmettere la sentenza all'autorità di P.S.), e l'inosservanza dell'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod.
Art. 554-quater c.p.p.
pen., per avere il giudice di merito erroneamente applicato detta misura di sicurezza in ipotesi di contravvenzione (invece di prosciogliere l'imputato e trasmettere la sentenza all'autorità di P.S.), e l'inosservanza dell'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod.
Art. 4 I. 110 del 1975
Fabio SIGNORELLO ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza resa in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale monocratico di Firenze, in sede di udienza di comparizione predibattimentale, lo ha prosciolto dal reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I.
Art. 554-bis c.p.p.
pen., per avere il giudice di merito erroneamente applicato detta misura di sicurezza in ipotesi di contravvenzione (invece di prosciogliere l'imputato e trasmettere la sentenza all'autorità di P.S.), e l'inosservanza dell'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod.
art. 222 cod. pen
Deduce, con due motivi, rispettivamente, l'inosservanza dell'art. 222 cod. pen., per avere il giudice di merito erroneamente applicato detta misura di sicurezza in ipotesi di contravvenzione (invece di prosciogliere l'imputato e trasmettere la sentenza all'autorità di P.S.), e l'inosservanza dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Occorre premettere che, nel caso in esame, oggetto di ricorso è una sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pronunciata nell'ambito e all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art.
art. 554- bis cod. proc. pen
pen., pronunciata nell'ambito e all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 554- bis cod. proc. pen., riconducibile al modello di cui all'art.
art. 469 cod. proc. pen
pen., riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen.
articolo 554-ter cod. proc. pen
Quanto ai possibili esiti decisori, l'articolo 554-ter cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo
pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv.
Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022
pen., Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, dep.
Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Giacomino
infine anche in argomento Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Giacomino, Rv.
Sez. 1, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic
Sez. 1, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic, Rv.
Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022
275916 - 01; contra, Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORELLO FABIO nato a PRATO il 25/08/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Fabio SIGNORELLO ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza resa in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale monocratico di Firenze, in sede di udienza di comparizione predibattimentale, lo ha prosciolto dal reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto, applicando nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata. Deduce, con due motivi, rispettivamente, l'inosservanza dell'art. 222 cod. pen., per avere il giudice di merito erroneamente applicato detta misura di sicurezza in ipotesi di contravvenzione (invece di prosciogliere l'imputato e trasmettere la sentenza all'autorità di P.S.), e l'inosservanza dell'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., che fa divieto al giudice, il quale ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (in tale ipotesi, il giudice dovrà fissare l'udienza dibattimentale).

2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, giudicando fondato il secondo motivo di ricorso.

3. Nell'interesse dell'imputato, l'avv. Gherardo PECCHIONI ha fatto pervenire memoria di replica, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello.

2. Occorre premettere che, nel caso in esame, oggetto di ricorso è una sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pronunciata nell'ambito e all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 554- bis cod. proc. pen., riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. Con le disposizioni introdotte dall'art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è inteso disciplinare la fase degli atti preliminari al dibattimento, mediante la previsione dell'udienza di comparizione predibattimentale, che, ai sensi dell'art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen., «si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato».

In tale udienza, va rilevato, confluiscono attività proprie dell'udienza preliminare, della fase predibattimentale e della fase di introduzione del dibattimento. La disciplina in commento, introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia", ha inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l'istituto dell'udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.). Tanto si coglie nitidamente dalla Relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare.

Nella Relazione illustrativa si precisa che la previsione dell'udienza predibattimentale [come indicato dalla legge delega all'art. 1, comma 12, dalla lettera a) a g)] serve, da un lato, «a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie».

3. Quanto ai possibili esiti decisori, l'articolo 554-ter cod. proc. pen. prevede che il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei seguenti casi: se, sulla base degli atti di indagine trasmessi dal pubblico ministero ex art. 553 del cod. proc. pen., sussiste una causa di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o sussiste una causa di non punibilità (per qualsiasi causa) e se gli elementi acquisiti non consentono "una ragionevole previsione di condanna". 3.1.

Il giudice, tuttavia, non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Ne discende che il ricorso a tale istituto non è consentito quando il soggetto non imputabile è persona socialmente pericolosa. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, se non ci sono le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere e l'imputato non ha richiesto un rito alternativo al dibattimento o l'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice predibattimentale fissa la data dell'udienza dibattimentale ex art. 555 cod. proc. pen. per la prosecuzione del giudizio davanti ad un magistrato-persona fisica diverso, disponendo la restituzione del fascicolo del pubblico ministero all'organo requirente. 3.1.1 L'ipotesi di difetto assoluto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa di cui all'art. 554-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di "persona non punibile per qualsiasi causa" a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità in relazione all'analoga previsione dell'art. 425 cod. proc. pen., a seguito della modifica introdotta con l'art. 23 della L. n. 479 del 1999, recependo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1993, la quale - nel dichiarare illegittima, in parte qua, la previgente disciplina - aveva rilevato che l'accertamento operato in sede clà udienza \) preliminare, specialmente nel quadro processuale vigente antecedentemente alla citata legge n. 479, non comprendesse un'espressa valutazione sul fondamento dell'accusa, presupposto per l'applicazione di una misura dal contenuto penale, riservata, pertanto alla fase del giudizio.

L'applicazione di una misura di sicurezza, pur non rappresentando una pena in senso stretto, certamente possiede un contenuto afflittivo che esige la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019). 3.1.2. Come hanno specificato Sez. 3, n. 36362 del 09/07/2009, Chebil, Rv. 244901 - 01 e Sez. 1, n. 45527 del 21/10/2005, Di Michele, Rv. 233142 - 01, in relazione alla speculare previsione di cui all'art. 425 cod. proc. pen., è consentito al giudice dell'udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e, quindi, solo quando l'imputato sia incapace di intendere e di volere, ma non ritenuto socialmente pericoloso.

In tale ultima ipotesi il giudice dell'udienza predibattimentale dovrà rinviare a giudizio l'imputato.

4. Nel caso di specie, il giudice di merito non si è attenuto alla disposizione dettata dall'art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto ha emesso sentenza di proscioglimento in un caso non consentito, coincidente con quello di applicazione di una misura di sicurezza (libertà vigilata per la durata di un anno), invece di rinviare l'imputato a giudizio.

5. L'interessato, tuttavia, ha ritenuto di proporre avverso la pronuncia del Giudice di Firenze ricorso per saltum, mentre avrebbe dovuto proporre appello. Secondo l'orientamento di legittimità di gran lunga prevalente, che il Collegio condivide, la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell'art. 544-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724- 01: in motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello; v. anche, con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità pronunciate in sede di udienza preliminare, a seguito della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284138 - 01; v. infine anche in argomento Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Giacomino, Rv. 286805 - 01;

Sez. 1, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic, Rv. 275916 - 01; contra, Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367 - 01). Si ritiene condivisibile l'indirizzo ermeneutico maggioritario essenzialmente per due ordini di ragioni:

a) in primo luogo, perché la lettera dell'art. 569 cod. pro,.-, , \pen.si riferisce alla "sentenza di primo grado", formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che precedono il "giudizio";

b) in secondo luogo, perché l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza "filtro", prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissi una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole. Dunque, militano a favore della non proponibilità del ricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo procedere prevista dall'art. 554- ter cod. proc. pen. sia l'interpretazione letterale, che quella sistematica, dato che è prevista una specifica modalità di "riattivazione" della progressione processuale, affidata espressamente al giudice di appello.

Pertanto, ritenere che possa essere interposto ricorso diretto per cassazione implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedurale (l'accoglimento del ricorso implicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

6. In conclusione, la proposta impugnazione va qualificata come appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la