Cassation annuls execution court's ex officio inadmissibility ruling for lack of hearing and defense participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution court's order declaring the applicant's request inadmissible without a hearing. The applicant argued that the judge could not rule ex officio on the nullity of service without first examining the case file and hearing the defense. The court held that such a ruling is only permissible ex officio if the request is manifestly unfounded, which was not the case here, thus rendering the original order void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, c.p.p.; The execution court may rule ex officio on inadmissibility only if the request is manifestly unfounded or a mere repetition; otherwise, the lack of a hearing and defense participation renders the decision absolutely null.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Duric Verica nate Roma il 03/06/1982 avverso l'ordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone per l'accoglimento ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Verica Duric di dichiarare la nullità della notifica degli estratti contumaciali di alcune sentenze e, conseguentemente, l'inefficacia del titolo esecutivo.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge rilevando che il giudice non avrebbe potuto provvedere de plano. A fronte della specifica richiesta di dichiarare la nullità delle notifiche effettuate il giudice, infatti, avrebbe dovuto acquisire i relativi fascicoli e verificare la fondatezza o meno dell'istanza che, diversamente da quanto apoditticamente indicato nel provvedimento impugnato, non può essere definita di tenore "esplorativo".
3. In data 28 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone chiede l'accoglimento ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta proposta, avrebbe dovuto fissare l'udienza e non avrebbe potuto decidere de plano. La doglianza è fondata. 2.1. Il decreto di inammissibilità, come correttamente indicato dal Procuratore generale, può essere emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., solo quando la richiesta risulta manifesta infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero se costituisce mera riproposizione di una già rigettata (Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, Espinosa, n.m.;
Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, Bajri, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887, 01) Al di fuori di tali specifiche ipotesi il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione della udienza e la necessaria partecipazione del difensore, è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014. Vitiello, Rv. 259475 - 01; Sent. n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894 - 01; Sez. 1, Sent. n. 44859 del 05/11/2008. Caci, Rv. 242196 - 01). 2.2.
Nel caso di specie la richiesta, alla quale erano allegate le sentenze sulle quali questa si fondava, non può ritenersi a prima lettura manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La stessa affermazione secondo la quale l'istanza sarebbe "esplorativa", d'altro canto, comporta e implica una valutazione che in un certo senso è già di merito. Il provvedimento, pertanto, pronunciato de plano in una ipotesi nella quale non ricorre una ipotesi di manifesta infondatezza e risulta necessario procedere in contraddittorio a una verifica nel merito, acquisendo i relativi fascicoli, è nullo. 2.3.
A fronte delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigli