Cassation court annuls sentence revoking public utility work due to arrest, not violation of specific rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the defendant's public utility work sentence. The defendant argued that his arrest for a separate execution suspended the alternative penalty, yet the lower court incorrectly applied revocation rules for rule violations. The court held that arrest merely suspends execution under specific statutory provisions, while revocation requires either a specific rule breach or a new conviction, leading to the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 comma 1 n. 689 del 1981; Art. 72 I. 689 del 1981: The execution of alternative penalties is suspended upon arrest or detention orders, whereas revocation is strictly limited to violations of specific prescriptions or subsequent convictions, precluding analogical application of revocation rules to arrest scenarios.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baiocco Leonardo nato a LORETO il 14/01/2000 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Macerata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, nei confronti di Leonardo Baiocco, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità già applicata in relazione alla condanna pronunciata a suo carico il 3 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2023, per i reati di cui agli artt. 337, 585, 635 e 612 cod. pen. L'originaria pena di due anni di reclusione era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità che il condannato aveva svolto presso la Croce Rossa, fino a quando, il 3 febbraio 2024, aveva fatto ingresso in carcere in seguito alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa con riguardo ad altro titolo esecutivo.
Per tale ragione, il giudice dell'esecuzione, ritenuta l'incompatibilità della sanzione sostitutiva con lo status detentionis, aveva revocato il lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino «della pena originaria ovvero del residuo della stessa (tenuto conto del periodo effettivamente svolto di lavoro di pubblica utilità)», con trasmissione degli atti al Pubblico ministero al Magistrato di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza.
2. Ricorre per cassazione il difensore del condannato, articolando un unico motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 59 e 66 I. n. 698 del 1981. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso nel denunciato vizio per avere violato il disposto dell'art. 68 legge n. 689 del 1981, che prevede espressamente che l'esecuzione della sanzione sostitutiva è sospesa in caso di arresto della persona che la sta scontando, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, citata nel ricorso.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 30 settembre 2024, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. L'art. 68, al comma 1, n. 689 del 1981 prevede espressamente che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva»; al comma 4, prevede inoltre che «La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti».
Diversamente, soltanto la violazione di una delle specifiche prescrizioni imposte può comportare, a norma degli artt. 66 e 108 della stessa legge, la revoca della sanzione sostitutiva e la conversione della restante parte di pena nella pena detentiva sostituita, ovvero - quanto alla detenzione domiciliare e al lavoro di pubblica utilità - in altra pena sostitutiva più grave. L'art. 72 I. 689 del 1981 impone, invece, la revoca della misura ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto commesso dopo ovvero durante l'esecuzione della pena sostitutiva, ove la condotta tenuta appaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva.
In favore di detta esegesi delle richiamate disposizioni normative si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, sebbene con riferimento alle sanzioni sostitutive previgenti rispetto alla riforma intervenuta con d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, La Rocca, Rv. 265668; Sez. 1, Sentenza n. 16414 del 15/04/2008, Borgia, Rv. 239582 Sez. 1, n. 38042 del 05/10/2005, Teran, Rv. 232462), precisando inoltre che l'espressa previsione dei casi di revoca contenuta nella legge e la natura di norme penali sostanziali di sfavore delle disposizioni citate ne precludono l'interpretazione estensiva o analogica (Sez. 1, n. 26984 del 17/05/2001, Raucci, Rv. 219906).
Osserva, dunque, il Collegio come detti principi possano ritenersi senz'altro trasponibili anche alle pene sostitutive introdotte con la cd. riforma Cartabia. Sicché, anche nel vigore della nuova sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la sua revoca avrebbe potuto conseguire esclusivamente alla violazione delle prescrizioni o alla condanna a pena detentiva per fatto commesso successivamente, ovvero in costanza della sostituzione della pena, laddove, invece, a norma del citato art. 68, comma 1, n. 689 del 1981, l'esecuzione della sanzione resta semplicemente sospesa in caso di arresto in flagranza, ordinanza custodiale ovvero di consegna del soggetto.
3. Venendo al caso che ci occupa, l'ordinanza impugnata, che ha applicato lo schema della conversione della sanzione sostitutiva previsto per la distinta ipotesi d'inosservanza di una delle specifiche prescrizioni del lavoro di pubblica utilità e disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventiva 'nte verificare se l'ingresso in Istituto penitenziario di Baiocco fosse determinato dalla revoca di misura alternativa alla detenzione riguardante altro titolo esecutivo ovvero dalla mancata osservanza delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva, dev'essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale