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Sentenza — n. 6058/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a trial court order on evidence seizure restitution made during the trial phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Alfredo Carini's cassation appeal inadmissible because it targeted an order issued during the trial phase regarding the restitution of seized goods. The defense argued for the release of all seized items due to a lack of probative needs, while the prosecution contended the order was not yet appealable. The court ruled that such orders can only be challenged together with the final judgment, rendering this standalone appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis c.p.p.; Art. 586 c.p.p.: An order by the trial judge concerning the restitution of goods under evidence seizure cannot be independently appealed via cassation but must be raised jointly with the final judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence seizure restitution trial phase orders probative needs assessment procedural exhaustion requirement motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-bis cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata fné con l'appello ex art. 322-bis cod.
Art. 586 cod. proc. pen.
pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 322-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata fné con l'appello ex art. 322-bis cod.
art. 586 cod. proc. pen
pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506
(Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506 — 01).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARINI ALFREDO nato a AFRAGOLA il 03/02/1954 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Il PG conclude chiedendo l'Inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. PAOLO FALCO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di CARINI ALFREDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 luglio 2024, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere accoglieva solo in parte, cioè con riferimento al materiale informatico, la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa dell'imputato Alfredo Carini, e la rigettava con riguardo alla documentazione cartacea e alle armi, in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze probatorie.

2. La difesa dell'imputato Alfredo Carini ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento suddetto, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione di tutti i beni in sequestro, perché manca qualsiasi esigenza probatoria.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria conclusionale con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che esso è rivolto avverso atto non impugnabile, in quanto emesso nella fase dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata fné con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019, Rv. 276506 — 01).

2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento emesso in fase dibattimentale in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in