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Sentenza — n. 5826/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order for probation revocation, holding new crimes always trigger revocation regardless of offense type.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a Tivoli court order that refused to revoke a suspended sentence because the new crime was not of the same 'indole' as the original offense. The court found the lower judge erred by applying the 'same indole' requirement to felonies, which only applies to contraventions under Article 168 of the Penal Code. Consequently, the Cassation Court annulled the order and remanded the case for a new trial, establishing that any subsequent felony automatically warrants revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, n. 1, cod. pen.; The requirement that a subsequent offense be of the same 'indole' as the original offense to trigger automatic revocation of a suspended sentence applies exclusively to contraventions, whereas any subsequent felony, regardless of its nature, constitutes grounds for revocation.

Parole chiave

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probation revocation same indole requirement felony vs contravention suspended sentence automatic revocation revoca della liberazione condizionale esenzione dalla pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, n. 1, cod. pen.
1.Con ordinanza in data 2.7.2024, il Tribunale di Tivoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministerodi revoca, ai sensi dell’art. 168,comma 1, n.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
In particolare, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.
Art. 624-bis, 625 cod. pen.
Art. 73 DPR n. 309 del 1990
pen.La revoca era stata richiesta, in particolare, per avere l’interessato riportato con sentenza dell’11.4.2022 (irrevocabile il 25.3.2024) una condanna per il delitto di cui all’art. 73 DPR n.
art. 168 cod. pen
pen., la violazione dell’art. 168 cod. pen., perché l’identità dell’indole del reato che giustifica la revoca è richiesta solo con riferimento alle contravvenzioni e non anche ai delitti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018,Rv.
Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013
Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013,Rv.
Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008
254688 – 01 ; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, Rv.
Sez. 1, n. 1058 del 15/2/2000
Corte cost. n. 183 del 2013
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alTribunale di Tivoli, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), affinché proceda ad un nuovo esame dell’istanza alla luce del principi o sopra richiamato.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di: CAPECCHI Diego, nato a Tivoli il 13/3/1984 avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivolidel 2/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 2.7.2024, il Tribunale di Tivoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministerodi revoca, ai sensi dell’art. 168,comma 1, n. 1) , cod. pen. , del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa aCapecchi Diego con sentenza di condanna del 23.5.2016 (irrevocabile il 6.1.2017) per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen.La revoca era stata richiesta, in particolare, per avere l’interessato riportato con sentenza dell’11.4.2022 (irrevocabile il 25.3.2024) una condanna per il delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309del 1990, commesso il 21.12.2021.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, in quanto la nuova condanna riportata da Capecchi non riguarda un delitto della stessa indole del precedente. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, articolandolo in un unico motivo. In particolare, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 168 cod. pen., perché l’identità dell’indole del reato che giustifica la revoca è richiesta solo con riferimento alle contravvenzioni e non anche ai delitti. 3.Con requisitoria scritta trasmessa il 12.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea interpretazione del presupposto normativo della revoca della sospensione condizionale della pena, perché ha esteso ai delitti la necessità che il secondo reato commesso sia della medesima indole del primo. In realtà, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018,Rv. 273383 – 01 ;

Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013,Rv. 254688 – 01 ; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, Rv. 240679 –01). Come già da tempo chiarito, la congiunzione (“ovvero”) interposta nell’art. 168, n. 1), cod. pen.,tra delitti e contravvenzioni ‹‹ circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto››(Sez. 1, n. 1058 del 15/2/2000, Rv. 215615 -01).

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alTribunale di Tivoli, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), affinché proceda ad un nuovo esame dell’istanza alla luce del principi o sopra richiamato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli.