Cassation annuls execution order for failure to apply sentence reduction for abbreviated trials in combined punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's execution order regarding combined punishment, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the judge failed to apply the statutory reduction for abbreviated trials to the satellite offenses during the combined sentencing calculation. The court ruled that when satellite judgments are rendered via abbreviated procedure, the resulting penalty increase must be subject to the specific reduction provided by law, and the execution judge must explicitly state this application in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: In combined punishment cases involving satellite offenses judged by abbreviated procedure, the penalty increase must be subject to the statutory reduction, and the execution judge must explicitly motivate the application of this principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILICICCHIA Vito, nato a Palermo il 14/11/1976 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 22/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22.7.2024, il Tribunale di Palermo ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna emesse nei confronti di FILICICCHIA Vito. Il Tribunale ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha individuato la pena base in quella di un anno e seimesi di reclusione per il reato più grave di cui alla sentenza n. 5), confermandol’aumento per la continuazione fino a due anni di reclusione nella misura già stabilita nella stessa sentenza per i reati-satellite posti in continuazione in sede di cognizione; successivamente, ha aumentato la pena di tremesi e dieci giorni per il reato di cui alla sentenza n. 1), di dieci mesi per i reati di cui alla sentenza n. 2), di due mesi di reclusione per i reati di cui alla sentenza n. 3), di unanno e tre mesi per i reati di cui alla sentenza n.
4) e di sette mesi e ventitré giorni per i reati di cui alla sentenza n. 6 ) , per una pena complessiva di cinqueanni, due mesi e due giorni di reclusione. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Filicicchia Vito, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso evidenzia che l’ordinanza impugnata debba essere censurata nella parte in cui non applica la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. nel determinare la pena in continuazione, pur trattandosi di condanne intervenute all’esito di giudizio abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver determinato l’aumento complessivo per i reati delle altre cinque sentenze nella misura di tre anni, due mesi e tre giorni di reclusione, avrebbe dovuto applicare la riduzione per il rito abbreviato e giungere così ad un aumento pari a due anni, un mese e tredici giorni di reclusione. 3.Con requisitoria scritta trasmessa il 20.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione non ha chiarito se ha tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione per i reati giudicati con ilrito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che tutte le sentenze di condanna per i reati che costituiscono oggetto dell’istanza di applicazione della disciplina della continuazione sono state emesse all’esito di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato la pena che era stata inflitta in sede di cognizione per il reato più grave come già comprensiva della diminuzione di un terzo per il giudizio speciale, ha poi operato su tale penagli aumenti in continuazione per i reati-satellite, ma senza computare la riduzione per il rito.
Di conseguenza, non è stata fatta applicazione del principio secondo cui,in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione (cfr., per esempio, Sez . 1 , n. 26269 dell’8/4/2021,Rv. 281617 – 01 ; Sez. 1, n. 12591 del 13/3/20 1 5, Rv. 262888 – 01).
Ne deriva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame dell’istanza alla luce del principio sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.