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Sentenza — n. 5812/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules that revocation of preventive seizure belongs to the trial court, not the GIP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict by attributing competence to the Palermo Trial Court. The GIP had declined authority over revocation requests for preventive seizure, arguing its role is limited to administrative management under Art. 104 bis. The court held that revocation decisions fall to the trial judge who issued the original decree, as the statutory provision only governs asset administration.

Regesto Legislator

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Art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.; Art. 104 disp. att. cod. proc. pen.: The power to decide on the revocation of preventive seizure belongs to the trial court that issued the original decree, not the GIP, as the latter's role is restricted to the administrative management of seized assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict preventive seizure revocation request GIP competence trial court authority asset management negative conflict azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.
Art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. III n. 2627 del 2.12.2022, rv 284059
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Gip Tribunale Palermo con ordinanza del 3 settembre 2024 nei confronti del Tribunale di Palermo procedimento nei confronti di : Marino Gaetano nato a PALERMO il 09/04/1956 Marino Baldassare nato a PALERMO il 11/01/1948 Marino Maria nato a PALERMO il 25/04/1966 Marino Marisa nato a PALERMO il 19/02/1984 Marino Michele nato a PALERMO il 16/08/1980 Marino Michele nato a PALERMO il 14/05/1971 Cucuzza Franco nato a PALERMO il 21/02/1976 Caruso Mario nato a PALERMO il 20/02/1963 Salica Camillo nato a PALERMO il 19/04/1968 Marino Vincenzo nato a PALERMO il 15/11/1964 Di stefano Vincenzo nato a PALERMO il 19/10/1971 Cintura Andrea nato a PALERMO il 31/03/1963 Cintura Giuseppe nato a PALERMO il 04/08/1985 Cataldo Ivan nato a PALERMO il 19/02/1991 Coglitore Giuseppe nato a PALERMO il 16/05/1992 Agnetta Domenico nato a PALERMO il 13/08/1987 Fiore Antonino nato a PALERMO il 18/01/1975 Baglione Claudio nato a PALERMO il 10/02/1982 Ferrigno Matteo nato a PALERMO il 17/02/1999 Marino Benedetto nato a PALERMO il 31/05/1994 udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo. udito i difensori :

L'avvocato Giordano Stefano conclude rimettendosi alla decisione della corte. L'avvocato Capizzano Domenica conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del tribunale di Palermo, sezione gip. L'avvocato Carpinieri Francesca conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del tribunale di Palermo, sezione gip.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo – quale giudice dibattimentale - con più ordinanze, emesse in data 7 dicembre 2023, 20 marzo 2024 e 27 giugno 2024, ha declinato la competenza a provvedere su domande di revoca del sequestro preventivo, in atto, relativo alla s.r.l. Trinacria Metalli e s.r.l. Marino, indicando quale giudice competente il GIP del Tribunale di Palermo. Il GIP del Tribunale dei Palermo con ordinanza emessa in data 3 settembre 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza. In motivazione di detta ordinanza si evidenzia che il modello legale di cui all’art.104 bis disp.att. cod.proc.pen. non prevede la competenza del GIP sulle domande di revoca della misura cautelare reale ma esclusivamente sugli aspetti gestionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo. Ed invero, la decisione in punto di revoca del sequestro preventivo spetta al giudice che procede (v. in generale Sez. III n. 2627 del 2.12.2022, rv 284059, secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia avvenuta l'emissione del decreto instaurativo del giudizio e sia stato già trasmesso alla cancelleria del predetto il fascicolo processuale) e non viene derogata dalle disposizioni di cui all’art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen., trattandosi - queste ultime - di disposizioni che riguardano la gestione e amministrazione dei beni in sequestro . Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo