Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5810/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls prison supervision order delegating health care verification to authorities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Prison Supervision Tribunal's order rejecting Anthony Scarpato's request for health-related sentence deferral. The Tribunal had refused alternative detention while delegating therapeutic suitability checks to prison health authorities. The Court ruled that the Tribunal cannot avoid verifying the adequacy of current treatments and must precisely specify the facility for execution rather than deferring the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 64 c.p.p.; Art. 3 CEDU: The prison supervision tribunal cannot delegate the verification of the adequacy of therapeutic treatments to prison authorities and must precisely specify the facility where the sentence can be executed to ensure concrete feasibility of care.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison supervision tribunal health care deferral delegation of authority adequacy of treatment Article 3 ECHR sentence execution prison conditions espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.p.
Art. 3 CEDU
In detto arresto è stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478
Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894
30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894; Sez.
Libri contro Italia, sent. del 11 gennaio 2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SCARPATO ANTHONY nato a Catania il 24.10.1993 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania il 3.07.2024 vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1 Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di differimento pena per motivi di salute - anche nelle forme della detenzione domiciliare - introdotta da Scarpato Anthony. Nel dispositivo si legge testualmente " invitandosi la direzione sanitaria a verificare, con urgenza, ove necessario, se le cure specialistiche idonee siano praticabili anche in altri ambiti territoriali e ad attivarsi al fine di concretizzare gli interventi terapeutici più opportuni " . In motivazione, indicato il fine pena al 14 novembre 2028, si evidenzia che Scarpato è affetto da una patologìa cronica (infiammazione della epidermide) il cui trattamento richiede approfondimenti diagnostici esterni non ancora eseguiti, allo scopo di accertare eventuali complicanze e per verificare la idoneità delle terapie. Soffre di sbalzi di umore ed ha numerosi rapporti disciplinari. Il Tribunale ritiene non concedibile la misura alternativa e al contempo delega la Direzione Sanitaria a compiere le verifiche di cui al dispositivo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Scarpato Anthony. Il ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che la decisione ha un andamento contraddittorio, posto che da un lato si ritiene adeguato il trattamento in atto, anche con l'ausilio di presidi esterni, ma dall'altro si delegano alla Direzione Sanitaria accertamenti sulla idoneità delle terapie, sollecitando un trasferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità, sul punto qui in discussione, ha più volte affermato che il Tribunale di Sorveglianza non può evitare di confrontarsi con la effettiva adeguatezza - o meno - delle terapie sanitarie in atto e non può delegare simile verifica alla autorità penitenziaria respingendo l’istanza (indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, in Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894; Sez. I n. ove si è affermato che in tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari).

La linea interpretativa di cui sopra è stata -di recente – rafforzata dai contenuti della decisione emessa dalla I Sez. della Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sent. del 11 gennaio 2024), contenente un accertamento di violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu (disposizione che pone il divieto di trattamenti inumani o degradanti). In detto arresto è stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorvegl