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Sentenza — n. 5212/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's probation revocation for lack of motivation regarding prior offense timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution judge's order revoking conditional sentence suspension due to a lack of reasoned justification. The applicant argued the revocation was improper because the new crime occurred before the original suspended sentence became final, and the combined penalties did not exceed statutory limits. The court held that revocation in such circumstances is a discretionary act requiring substantive motivation, which the execution judge failed to provide, thus transferring the matter back to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 163, 168 cod. pen.; The revocation of conditional sentence suspension based on a prior offense is a discretionary act of the trial court, not the execution judge, and requires specific motivation regarding the timing and cumulative severity of penalties.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation execution judge competence prior offense timing lack of motivation discretionary act cumulative penalties revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Va preliminarmente rilevato che le due condanne in esame non avevano superato il limite di pena detentiva stabilita dal legislatore nell'art. 163 cod. pen.; dunque, non ricorreva l'ipotesi di revoca di diritto prevista dall'art.
Art. 168 cod. pen.
del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168 cod.
art. 168 cod. pen
del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168 cod. pen.
art. 163 cod. pen
Va preliminarmente rilevato che le due condanne in esame non avevano superato il limite di pena detentiva stabilita dal legislatore nell'art. 163 cod. pen.; dunque, non ricorreva l'ipotesi di revoca di diritto prevista dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019
Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019, Rv.
Sez. 1 n. 19936 dell'8/10/2013
277142; Sez. 1 n. 19936 dell'8/10/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO MASSIMILIANO nato a CATANZARO il 04/06/1993 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Veneziano Massimiliano ricorre avverso l'ordinanza del 14 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, concesso dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 6 luglio 2016, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 10 aprile 2018, definitiva il 23 ottobre 2019, in ordine al reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso nell'anno 2014. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Veneziano era stato successivamente condannato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 20 settembre 2016, definitiva il 20 ottobre 2021, alla pena di mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il 22 luglio 2016.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163 e 168 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per una revoca di diritto del beneficio concesso (posto che il secondo reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e che la pena sospesa e quella oggetto della nuova sentenza di condanna non superavano i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.), ha revocato la sospensione condizionale della pena in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevato che le due condanne in esame non avevano superato il limite di pena detentiva stabilita dal legislatore nell'art. 163 cod. pen.; dunque, non ricorreva l'ipotesi di revoca di diritto prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. richiamato dal giudice dell'esecuzione, perché la nuova condanna emessa il 20.9.2016 dal Tribunale di Catanzaro è divenuta definitiva il 20.10.2021 e non riguarda un delitto (neppure una contravvenzione della stessa indole) commesso nel termine dei cinque anni successivi al passaggio in giudicato in data 23.10.2019 della sentenza n. 1370/19 della Corte di appello di Catanzaro del 10.4.2018, bensì un delitto commesso il 22.7.2016, quindi in data antecedente.

Ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice se il condannato riporti un'altra condanna per il delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., avuto riguardo all'indole e alla gravità del reato. In tali casi, quindi, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva, poiché implica una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. E però, ccèrkchiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019, Rv. 277142; Sez. 1 n. 19936 dell'8/10/2013, Rv. 262329), tale ultimo provvedimento è di competenza del giudice della cognizion'appunto per i profili discrezional e non già del giudice dell'esecuzione. Non si comprende, allora, data la stringatezza della motivazione, quale sia stata la fattispecie di revoca utilizzata dal giudice dell'esecuzione.

2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Ufficio G.i.p., affinché rimedi alla rilevata carenza di motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cat