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Sentenza — n. 5210/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls a conviction for failing to comply with an expulsion order due to absolute lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a first-instance judgment convicting the defendant for failing to comply with an expulsion order. The defendant argued that the trial judge ignored his defense regarding his family situation and prior conviction, which should have precluded a new conviction under Article 649 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the lower court's reasoning was merely apparent and lacked the necessary logical coherence and completeness required by law.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 649 c.p.p.: A judgment is void if the reasoning is merely apparent, lacking logical coherence, or failing to address specific defensive arguments, thereby rendering the decision substantively nonexistent.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning apparent motivation expulsion order Article 649 Code of Criminal Procedure annulment with remand logical coherence partenza illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 c.p.p.
Art. 649 c.p.p.
contestato ad Abderrezzak Rabbas, incentrati sulla sua \- situazio e familiare e sulla sua condizione di soggetto pregiudicato per un analogo reato, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod.
d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, art. 5-ter
art. 649 cod. proc. pen
contestato ad Abderrezzak Rabbas, incentrati sulla sua \- situazio e familiare e sulla sua condizione di soggetto pregiudicato per un analogo reato, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro
Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila
Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rabbas Abderrezzak, nato il 10/05/1983 Avverso la sentenza emessa il 24/10/2024 dal Giudice di Pace di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2024 il Giudice di Pace di Pavia giudicava )(i cOrrer4- Abderrezzak Rabbas colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'ad 5-ter, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286 (T.U. imnn.), condannando l'imputato a la pena di 8.000,00 euro di multa. I fatti di reato traevano origine dal controllo di polizia al quale Abderrezzak Rabbas veniva sottoposto a Pavia il 12 settembre 2019, con cui si accertava che l'imputato non aveva adempiuto all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Piacenza il 10 agosto 2018.

2. Avverso questa sentenza Abderrezzak Rabbas, a mezzo dell'avv. Francesca Vaccina, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere la decisione in esame formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, integralmente pretermesse. La difesa del ricorrente, infatti, aveva dedotto che, al momento del controllo da cui traeva origine il presente procedimento, conviveva, in Italia, presso il Comune di San Martino, con una cittadina rumena, con cui aveva effettuato le pubblicazioni matrimoniali, richiamando, al contempo, una precedente condanna per lo stesso reato, che avrebbe impedito la formulazione di un nuovo giudizio di colpevolezza ex art. 649 cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposti da Abderrezzak Rabbas è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che nel giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Pavia la difesa del ricorrente aveva prospettato alcune questioni processuali, finalizzate a contestare la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. S-te5 T.U. imm. contestato ad Abderrezzak Rabbas, incentrati sulla sua \- situazio e familiare e sulla sua condizione di soggetto pregiudicato per un analogo reato, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. A fronte di tali, stringenti, censure difensive il Giudice di Pace di Pavia si limitava a giustificare il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, affermando assertivamente:

«Deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità in capo all'imputato del non avere ottemperato all'ordine di allontanamento a suo carico per quanto si evince dagli atti e per quanto quindi emerso, dovendosi perciò concordare con le richieste del Pubblico ministero, da accogliersi integralmente». Non può, invero, non rilevarsi che le argomentazioni utilizzate dal Giudice di Pace di Pavia rendono evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un'ipotesi di carenza motivazionale assoluta, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato da Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).

A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01). In questa cornice ermeneutica, è indubitabile che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, fondata su clausole di mero stile, adattabili a qualsivoglia violazione dell'ordine di allontanamento dello straniero, non avendo il Giudice di Pace di Pavia fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo concretamente seguito per giungere alla condanna di Abderrezzak Rabbas.

Tutto questo concretizza un'ipotesi di motivazione apparente, che ricorre quando, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie, la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01).3.

Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pavia, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pavia,