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Sentenza — n. 5183/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court partially allows appeal, annulling sentence for omitted conditional suspension reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a first-instance conviction for carrying a knife, annulling only the section regarding the conditional suspension of the penalty. The defendant argued the trial court omitted reasoning for denying this benefit despite a specific request, while the prosecution sought annulment for this defect. The court held that while the first ground was unfounded due to implicit rejection of non-punishment, the lack of explicit prognostic reasoning on the suspension request necessitated a remand for a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 620 lett. l) cod. proc. pen.: The Court of Cassation must annul a judgment with remand when the lower court omits explicit reasoning on a specific request for conditional suspension, as it cannot perform the required prognostic assessment of merit.

Parole chiave

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conditional suspension of penalty omitted reasoning prognostic assessment remand for new trial conditional non-punishment general mitigating circumstances Italian Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Nonostante il difensore ne avesse fatto richiesta in sede di discussione, il Tribunale ometteva di motivare il diniego di tale richiesta.
Art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Art. 164 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
art. 164 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021
pen., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
Conf. n. 4597 del 1973
(Conf. n. 4597 del 1973 Rv.
Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022
Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020
Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv.
Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017
278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Limoli Agrippino nato a CALTAGIRONE il 12/02/1993 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato in punto di omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena; il rigetto nel resto del ricorso. Procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa con sentenza del 5 luglio 2024 condannava Limoli Agrippino alla pena di 1000 euro di ammenda per il reato di porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Nonostante il difensore ne avesse fatto richiesta in sede di discussione, il Tribunale ometteva di motivare il diniego di tale richiesta. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il provvedimento impugnato, nel riconoscere sussistente l’ipotesi di minore gravità, riteneva che non fossero individuabili altri elementi da consentire la concessione delle attenuanti generiche. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nonostante la richiesta di concessione del beneficio fatta dal difensore in sede di conclusioni, nella motivazione a sostegno del rigetto dell’istanza nulla si dice.

3. Il sostituto procuratore generale Lucia Odello depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è infondato. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4, sentenza n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096) Tale assunto è stato ribadito con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

Quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti, costituisce un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata). Il provvedimento impugnato qualifica il fatto come di lieve entità in ragione della natura e delle caratteristiche dell’arma da taglio, delle concrete circostanze dell’accertamento e del carattere non abituale del comportamento tenuto dall’imputato.

Tale valutazione della condotta come di lieve entità reca implicitamente in sé anche una valutazione circa la qualificabilità della medesima condotta come di particolare tenuità, escludendola, poiché è evidente che se un fatto viene qualificato come di lieve entità non può al contempo essere qualificato anche di particolare tenuità, trattandosi di graduazioni di gravità differenti. A tale affermazione si deve pervenire tenendo presente che, per costante insegnamento di questa Corte, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, sentenza n. 13630 del 12/02/2019 Rv. 275242).

È evidente che se il fatto è stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, sentenza n. 27246 del 21/05/2015 Rv. 26392). Sviluppando tale argomentazione logica è altrettanto evidente che se un fatto è stato ritenuto, come nel caso di specie, di lieve entità, non può essere considerato di particolare tenuità, perché, al di là del rapporto di continenza, fra tali differenti qualifiche vi è anche una inconciliabile differenza ontologica: ciò che è lieve non può essere anche particolarmente tenue.

Se una condotta è stata, per quanto in via attenuata, ritenuta meritevole di una sanzione penale, non può, infatti, per una insanabile contraddittorietà logica, essere al contempo ritenuta di tale minima offensività da non meritare alcuna sanzione penale. A conferma di tale assunto, il provvedimento impugnato ha negato la concessione delle attenuanti generiche in assenza di qualunque elemento fattuale capace, stante la già concessa attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, L. 110/75 di attenuare ulteriormente la portata offensiva della condotta, che dunque conserva una sua lesività tale da renderla meritevole di punizione da parte dell’ordinamento.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Il provvedimento impugnato ha motivato in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti, evidenziando l’assenza di qualsivoglia elemento fattuale capace di attenuare ulteriormente la portata offensiva della condotta. Circa gli obblighi motivazionali in punto di dinego delle generiche, si richiamano e ribadiscono gli insegnamenti di questa Corte secondo cui la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315). (Sez. 3, sentenza n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044); ovvero, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3, sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Rv. 275440) Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando, a fronte di una istanza del tutto aspecifica, formulata in sede di conclusioni dalla difesa, l’esclusione delle generiche, in ragione dell’assenza di elementi fattuali positivi.

4. Il terzo motivo è fondato. In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Sez. 2, sentenza n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114) L’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829). Certamente, dunque, l’omessa motivazione nel provvedimento impugnato circa la esplicita richiesta difensiva di concessione dei benefici di legge impone l’annullamento della sentenza in parte qua, nel caso di specie con rinvio, non rinvenendosi nella motivazione complessiva del provvedimento elementi da cui trarre dati utili per valutare la concedibilità o meno del beneficio. Sotto questo profilo la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa persona fisica per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa, in diversa persona fisica. rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MONICA BONI 4