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Sentenza — n. 5164/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order dismissing parole request due to false non-cooperation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance court's order dismissing Ioan Cucicea's parole request, ruling the initial decision was legally flawed. Cucicea argued he had received a special mitigation for cooperation with justice, contradicting the surveillance court's finding of non-cooperation required for the dismissal. The court held that because the statutory ground for inadmissibility was factually incorrect, the order could not be made de plano and must be re-evaluated on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 47, legge 354/1975; The declaration of inadmissibility by a surveillance court president is limited to cases where legal requirements are missing without needing cognitive verification, and any order based on a false factual premise regarding cooperation must be annulled.

Parole chiave

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parole request dismissal cooperation with justice de plano inadmissibility surveillance court order annulment with remand immigrazione clandestina aiuto all'evasione di detenuti estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998
Cristiano Leone, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena in espiazione, il condannato ha beneficiato della circostanza attenuante dell’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCICEA Ioan nato in ROMANIA il 15/09/2001 avverso il decreto del 19/09/2024 del Presidente del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco PATARNELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di affidamento, a norma dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avanzata nell’interesse di Ioan CUCICEA, condannato per artt. 12, comma 3, comma 3-bis, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in forza del divieto previsto per i reati ostativi dall’art. 4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter ord. pen. e in difetto di documentazione e allegazione di quanto previsto in tale caso.

2. Ricorre Ioan CUCICEA, a mezzo del difensore avv. Cristiano Leone, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena in espiazione, il condannato ha beneficiato della circostanza attenuante dell’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, avendo collaborato con la giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È utile precisare che la declaratoria di inammissibilità può essere assunta de plano dal presidente del collegio, a norma dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge poiché la rilevata causa di manifesta inammissibilità, derivante dalla condanna per reato ostativo, senza collaborazione, è insussistente. 2.1.

Come emerge dalla sentenza di applicazione della pena per i reati in esecuzione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 29 febbraio 2024, irrevocabile in data 16 marzo 2024, è stata applicata a Ioan CUCINEA la circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché l’istanza di misura alternativa doveva essere vagliata nel merito.

3. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste perché, nella piena libertà delle valutazioni di merito, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, a esaminare l’istanza dell’interessato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Pres