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Sentenza — n. 5159/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5159/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza emessa in data 29 maggio 2024 ha affermato la penale responsabilità di Inostroza Olmos Jose Felipe per il reato di cui all'art. 14 d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione (fatto accertato in data 2 dicembre 2023). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Inostroza Olmos Jose Felipe. Il ricorso è affidato a due motivi . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla intervenuta violazione del diritto alla prova. La difesa rappresenta che - come risulta dal testo della sentenza - il Giudice non ha raccolto alcuna deposizione testimoniale. Si è ritenuta superflua - a fronte della acquisizione del verbale di identificazione e della documentazione relativa al decreto di espulsione - la escussione dei verbalizzanti così come l'esame dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5159/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 14 d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione (fatto accertato in data 2 dicembre 2023). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Inostroza Olmos Jose Felipe. Il ricorso è affidato a due motivi . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla intervenuta violazione del diritto alla prova. La difesa rappresenta che - come risulta dal testo della sentenza - il Giudice non ha raccolto alcuna deposizione testimoniale. Si è ritenuta superflua - a fronte della acquisizione del verbale di identificazione e della documentazione relativa al decreto di espulsione - la escussione dei verbalizzanti così come l'esame dell'imputato.

Parole chiave

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motivo d'espulsione sospensione dell'ordine espulsione violazione del bando durata dell'espulsione giudiziaria verosimiglianza della persecuzione misura di allontanamento nel diritto degli stranieri
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Inostroza Olmos Jose Felipe (cui 04jxnn0) nato in CILE il 17/03/1992 avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIUDICE DI PACE di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; udito il Sost. Procuratore Generale Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Dario Candeloro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza emessa in data 29 maggio 2024 ha affermato la penale responsabilità di Inostroza Olmos Jose Felipe per il reato di cui all'art. 14 d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione (fatto accertato in data 2 dicembre 2023).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Inostroza Olmos Jose Felipe. Il ricorso è affidato a due motivi . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla intervenuta violazione del diritto alla prova. La difesa rappresenta che - come risulta dal testo della sentenza - il Giudice non ha raccolto alcuna deposizione testimoniale. Si è ritenuta superflua - a fronte della acquisizione del verbale di identificazione e della documentazione relativa al decreto di espulsione - la escussione dei verbalizzanti così come l'esame dell'imputato.

La difesa precisa dei non aver prestato consenso a simile modalità di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, da ritenersi realizzata in aperta violazione del diritto alla prova di cui all'art.190 cod.proc.pen. . Si evidenzia, inoltre, la rilevanza della istruttoria denegata, in punto di ricostruzione delle condizioni soggettive dell'imputato, tali da rendere (in tesi) giustificata la permanenza sul territorio italiano. 2.2 Al secondo motivo si deduce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva. La deduzione è strettamente correlata al motivo che precede, posto che il mancato esame dell'imputato avrebbe impedito l'acquisizione di una serie di elementi di fatto tali da giustificare la permanenza in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al primo motivo.

2. Ed invero, questa Corte di legittimità - in casi analoghi - ha già avuto modo di affermare che: è illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace disponga l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, senza il consenso della difesa, degli atti di indagine prodotti dal pubblico ministero e dichiari, sulla scorta di tale documentazione, superflua la prova testimoniale (Sez. I n. 40583 del 26.10.2021, rv 282124). Tale orientamento va ribadito nel caso che ci occupa, caratterizzato da analoga violazione, avendo la difesa precisato nell'atto di ricorso le ragioni dell'interesse alla raccolta della prova dichiarativa in contraddittorio. Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, al Giudice di Pace