Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4991/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against surveillance court order denying foreign execution of probation due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against the Lecce surveillance court's order denying the execution of probation in Germany. The defendant argued that the crime title did not prevent foreign execution, while the court found the lower court's reasoning insufficient. The supreme court annulled the order because the surveillance court failed to explicitly explain the legal basis for excluding foreign execution, violating the duty of motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 ord. pen.; d.lgs. n. 38/2016; Art. 677 c.p.p.: The execution of probation measures in a foreign EU state is permitted if the resident has a legal domicile there and the state has implemented the relevant framework decision; a surveillance court order denying such execution must provide explicit reasoning and cannot rely on vague assertions that the crime title precludes it.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation execution abroad surveillance court jurisdiction lack of reasoning EU framework decision substitute penalty enforcement esecuzione all'estero allontanamento procedura di estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ord. pen.
Decision 2008/947/GAI
d.lgs. n. 38/2016
Art. 677 c.p.p.
Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 677 c.p.p. e dell’art.
Art. 125 c.p.p.
e dell’art. 125 c.p.p., non avendo l’ordinanza impugnata riscontrato la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli, luogo di domicilio del condannato.
art. 125 c.p
e dell’art. 125 c.p.p., non avendo l’ordinanza impugnata riscontrato la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli, luogo di domicilio del condannato.
art. 677 c.p
Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 677 c.p.p.
art. 677 cod. proc. pen
Si applica, pertanto, il criterio residuale previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 677 cod. proc. pen.
art. 43 cod. civ
pen., atteso che, dalla stessa prospettazione del ricorso, emerge che il ricorrente vive a lavora stabilmente in Germania, e non ha quindi in Napoli “il luogo in cui (…) ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi un centro di interessi” nel significato di cui all’art. 43 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi
Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli
4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferrara Giuseppe nato a Napoli il 03/07/1985 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Lecce udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG,Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l’opposizione contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva ammesso Giuseppe Ferrara all’esecuzione della pena nelle forme dell’affidamento in prova al servizio sociale in Napoli in relazione ad una condanna a 7 mesi di reclusione per il reato di ricettazione. Il condannato chiedeva, in particolare, di poter scontare la pena in Germania, Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’opposizione, in quanto ha ritenuto che il titolo di reato non consentisse l’esecuzione all’estero.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Col primo motivo deduce illegittimità dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47 ord. pen., 10 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 e 10 del d.lgs. n. 38 del 15 dicembre 2016, con cui l’Italia ha recepito la predetta decisione quadro. Col secondo motivo deduce l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 125 c.p.p., avendo omesso di prendere posizione su quanto riportato nel provvedimento della Staatsanwaltschaft di Mannheim che riferiva che in astratto, e salva verifica nel caso di specie, era possibile l’esecuzione dell’affidamento in prova in Germania.

Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 677 c.p.p. e dell’art. 125 c.p.p., non avendo l’ordinanza impugnata riscontrato la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli, luogo di domicilio del condannato. Col quarto motivo deduce violazione dell’art. 125 c.p.p., avendo omesso il giudice del merito di riscontrare la questione di costituzionalità sollevata nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. E’ fondato, in particolare, il primo motivo con assorbimento del secondo e del quarto.

1. E’ infondato, invece, il terzo motivo, che deve essere affrontato preliminarmente in quanto concerne la competenza del Tribunale. In base alla regola dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., “quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima”.

Nel caso in esame, il condannato è pacificamente residente in Germania, ed il criterio sussidiario del domicilio, che trova applicazione in mancanza di residenza anagrafica (Sez. 1, n. 22651 del 23/05/2012, dep. 11/06/2012, Tumminelli, Rv. 253345; Sez. 1, n.3303 del 30/05/1995, dep. 17/07/1995, Confl. comp. mag. sorv. Viterbo e mag. sorv. Bologna in proc. Cerri), non permette di radicare la competenza nel Tribunale di sorveglianza di Napoli ex art. 677 cod. proc. pen., atteso che, dalla stessa prospettazione del ricorso, emerge che il ricorrente vive a lavora stabilmente in Germania, e non ha quindi in Napoli “il luogo in cui (…) ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi un centro di interessi” nel significato di cui all’art. 43 cod. civ., da intendersi implicitamente richiamato dall’art. 677 cod. proc. pen.

Si applica, pertanto, il criterio residuale previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 677 cod. proc. pen. che radica la competenza nel “tribunale o magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza”, atteso che la condanna in espiazione è stata pronunciata dal Tribunale di Lecce.

2. E’ fondato, però, il primo motivo. E’ orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che «in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338).

La Corte di legittimità ritiene, infatti, che «l’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).

Pertanto, la richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, ove la persona condannata risiede stabilmente e svolge attività lavorativa, non trova in sé impedimento sul piano normativo. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha escluso, invece, l’applicazione della disciplina del d.lgs. n. 38 del 2016 affermando che “il titolo di reato contenuto nella sentenza non consente l’espiazione della pena all’estero” senza esplicitare, però, il percorso logico che ha determinato la decisione. Dalla decisione impugnata non si comprende, infatti, quale sia per il Tribunale la preclusione normativa sussistente nel caso in esame all’esecuzione della pena all’estero, che, infatti, la difesa del condannato nel ricorso si è limitata ad ipotizzare.

Il difetto di motivazione impone di annullare, pertanto, l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

P.Q.M.

Ann