Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere repetition of rejected requests without new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate new facts or legal issues distinct from previously rejected requests. The lower court had dismissed the request for the continuation of sentences under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, noting it was a repetition of prior instances. The Court ruled that the procedural preclusion under Article 666 does not apply when no new elements are presented to overcome the executive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A request for the continuation of sentences is inadmissible if it constitutes a mere repetition of a previously rejected request based on the same elements, unless new facts or legal questions are introduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sei:a-4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Turíano Francesco ricorre avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 del Tribunale di Messina che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a reati giudicati con più sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza era una mera riproposizione di precedenti istanze già valutate dal medesimo Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei procedimenti esecutivi individuati con SIGE nn. 223/2022 e 144/2023.
2. Il ricorrente, dopo aver formulato istanza di rimessione in termini ex art.175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 e 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta, senza considerare che la nuova istanza aveva avuto a oggetto, per motivi differenti rispetto a quelli già valutati, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tutti í reati oggetto delle sentenze di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di incidente di esecuzione, si sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione».
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la nuova istanza ex art. 671 cod. proc. pen. fosse una mera rìproposizione di medesime istanze già valutate da precedenti giudici dell'esecuzione che si erano già espressi nei procedimenti n. 223/2022 Sige e n. 144/2023 Sige.Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo, infatti, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.
Sul punto, il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi nuovi, non presenti nelle precedenti istanze, non valutati dal giudice dell'esecuzione e astrattamente idonei a superare il c.d. giudicato esecutivo. Pertanto, il ricorso rimane generico non avendo indicato gli elementi non considerati nelle ordinanze che hanno definito i precedenti incidenti di esecuzione in forza dei quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rivalutare i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza. Infatti, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841), circostanza non avvenuta nel caso in esame.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del