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Sentenza — n. 3780/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for foreign judgment recognition due to lack of procedural interest and unclear penalty allocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a concrete procedural interest in challenging the lower court's refusal to recognize a foreign judgment. The applicant argued that driving without a license constitutes a crime under Italian law and requested clarification on how penalties were split between two offenses. The court ruled that since the applicant did not explicitly state how the appeal would remove a specific procedural disadvantage or improve their position, no valid interest existed under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to clearly demonstrate a concrete and immediate procedural interest in the outcome of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural interest requirement foreign judgment recognition inadmissibility declaration penalty allocation clarity Cassation appeal standards guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
L'impugnazione deve essere sempre sorretta da interesse (art. 568, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016
251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015
269199; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, Rv.
Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013
Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Rv.
Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011
257322; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HORDAU ALEXANDRU OCTAVIAN nato il 19/10/1974 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di Alexandru Octavian Hordau, avente a oggetto l'accertamento del contenuto della sentenza n. 6 del 2022 di riconoscimento della sentenza penale straniera n.142 del 2012 del Tribunale di Maramures (Romania), in particolare, il ricorrente aveva chiesto di accertare il contenuto di tale sentenza relativa a una condanna per il reato di tratta di esseri umani e per il reato di guida senza patente. La Corte territoriale, considerata la richiesta relativa ad una correzione di errore materiale, ha ritenuto, invece, che essa fosse diretta ad una valutazione di merito che sarebbe dovuta essere oggetto di una tempestiva impugnazione, nonché ha affermato come non fosse "possibile riconoscere in Italia una condanna per un reato non previsto come tale dalla legislazione italiana (guida senza patente)".

2. Alexandru Octavian Hordau ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 666, 670, 730 e 738 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica perché fondata su presupposti giuridici ritenuti erronei, in particolare si afferma che la guida senza patente reiterata nel biennio costituisce reato punibile per la legislazione italiana e si lamenta che non sia stata specificata la porzione di pena relativa ai due diversi reati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.

2. L'impugnazione deve essere sempre sorretta da interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), che deve risultare immediato, concreto e attuale, in quanto volto a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale di cui si contesti la correttezza, e specularmente a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, Rv. 265131;

Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Rv. 257322; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Rv. 250578).3. Dall'esame del motivo di ricorso non emerge quale sia l'interesse del ricorrente coltivato con il ricorso per cassazione ovvero esso non è stato chiaramente esplicitato. Le uniche doglianze che è possibile rilevare riguardano il fatto che la guida senza patente, se reiterata nel biennio, può essere sanzionata come reato e che la Corte territoriale non ha specificato quale sia la porzione di pena riferibile ai singoli reati che sono oggetto della sentenza straniera riconosciuta, senza alcuna specificazione ulteriore.

Va, pertanto, ribadito che, a norma dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse e questo deve essere desumibile dal testo dei motivi di ricorso, il che non è stato possibile perché non tale interesse non è risultato essere comprensibile ovvero non è stato chiaramente esplicitato.

4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19