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Sentenza — n. 3779/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural violation and lack of voluntary breach of preventive measures. The appeal is inadmissible as the prosecutor's conclusions were sent and generic mitigating factors already applied.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aldo Di Mari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the prosecutor's conclusions for the cartulary hearing were not sent and that his preventive measure violation was involuntary due to homelessness, seeking a lighter sentence. The court found no violation because the conclusions were timely delivered via PEC and noted that generic mitigating factors had already been applied, rendering the appeal baseless.

Regesto Legislator

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d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, comma 2; The appeal alleging a procedural violation regarding the non-transmission of the prosecutor's conclusions to the defense is inadmissible if the documents were actually sent timely via PEC, and the claim for a lighter sentence fails when generic mitigating factors have already been applied.

Parole chiave

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procedural violation appeal procurator conclusions PEC preventive measures violation generic mitigating factors inadmissible appeal cartulary hearing homeless defendant revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, comma 2

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARI ALDO nato a SIRACUSA il 15/05/1961 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; <2.1

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli condannava Aldo Di Mari, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di mesi sei di reclusione perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa dal Tribunale di Roma il 30/6/2006 con decreto n. 51/06 MP - n. 133/06, violava le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione di firma al Commissariato di PS di Poggioreale non presentandosi in data 7 luglio 2018, con recidiva reiterata e specifica.

2. Aldo Di Mari ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche processuale, con riferimento al mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché, tenuto conto del fatto che l'imputato è soggetto senza fissa dimora, che le violazioni non siano state volontarie e che la misura di prevenzione, di cui le prescrizioni violate hanno cagionato la condanna, è stata successivamente revocata, era possibile applicare una pena inferiore con le attenuanti generiche già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.

2. Dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del primo vizio ipotizzato: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), emerge che le conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state inviate tempestivamente alla Pec del difensore, quindi, non v'è stata alcuna violazione di legge come invece rappresentato.

3. Deve essere evidenziato, inoltre, che risulta dalla lettura delle sentenze di merito che le attenuanti generiche sono state già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva, quindi, la pena è già stata contenuta nel minimo ed anche la seconda violazione di legge denunciata è da ritenersi insussistente.4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 Il Consigliere este