Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's suspension of conditional sentence revocation due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Durante's appeal inadmissible against the Naples Court of Appeal's revocation of his conditional sentence suspension. Durante argued that the execution judge violated the principle of adversarial proceedings by accessing the original case file without notifying the parties. The court ruled that the execution judge already possesses the entire case file and thus does not require adversarial proceedings to review it.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 164, fourth comma; Art. 168, third comma, Criminal Code; Art. 616, Criminal Procedure Code: The execution judge's acquisition of the original case file for reviewing grounds for revoking conditional sentence suspension does not require adversarial proceedings as the file is already in their possession.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension execution judge powers adversarial proceedings requirement case file access Criminal Procedure Code revoca della sospensione condizionale violazione del diritto d'autore restrizione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164, fourth comma, Criminal Code
Art. 168, third comma, Criminal Code
Art. 616, Criminal Procedure Code
Ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 648 cod. pen
alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, concesso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 giugno 2014, definitiva il 6 novembre 2014, in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Orlandi
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURANTE VINCENZO nato a NAPOLI il 11/08/1992 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Antonio Balsamo, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Durante Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza dell'Il settembre 2024 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con riferimento:

1) alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, concesso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 giugno 2014, definitiva il 6 novembre 2014, in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633, commessi il 5 marzo 2010;

2) alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2633,00 di multa, concesso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 marzo 2015, definitiva il 27 giugno 2015, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5 giugno 2011.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice dell'esecuzione, in violazione del principio del contraddittorio, dopo essersi riservato per la decisione, con ordinanza del 12 giugno 2024, non comunicata alle parti, aveva disposto l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare se la causa ostativa alla concessione del beneficio fosse stata nota al giudice al momento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione non richiede il contraddittorio tra le parti essendo l'intero fascicolo del procedimento di cognizione già nella disponibilità del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Orlandi, Rv. 282330).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend