Cassation Court rules that the execution judge is the court issuing the last final conviction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Locri and Reggio Calabria courts regarding execution proceedings. The Locri court claimed competence based on an earlier final order, while Reggio Calabria argued it held the last final conviction. The court ruled that the execution judge must be the one who issued the most recent final conviction, regardless of the specific request's subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 28, cod. proc. pen.: In cases of multiple final convictions against the same person, the execution judge is the court that issued the last final conviction order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP LOCRI nei confronti di: TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIAcon l'ordinanza del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sai:4443.1e conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, cui chiede trasmettersi gli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 10 settembre 2024 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.i.p. del Tribunale di Locri a decidere sull'istanza con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva chiesto in data 1.8.2024 nell'interesse di Papandrea Giacinto l'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen. oggetto del decreto penale di condanna del 16 gennaio 2014, definitivo il 5 aprile 2014, del G.i.p. del Tribunale di Locri.
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva evidenziato che, ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., doveva riconoscersi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Lodi, che aveva emesso il decreto penale di condanna i data 16.1.2014 irrevocabile il 5.4.2014, non trovando applicazione, al caso di specie, la differente disciplina di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il G.i.p. del Tribunale di Locri solleva conflitto di competenza ex art. 28, cod. proc. pen., evidenziando che il giudice competente a decidere sull'istanza avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Reggio Calabria, il quale, al momento della presentazione dell'istanza, aveva emesso l'ultimo provvedimento divenuto definitivo, irrevocabile 1'8 febbraio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
2. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.
1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.
Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione .attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). Nel caso di specie, al momento della presentazione della richiesta in esame (1.8.2024), il giudice che aveva adottato l'ultimo provvedimento divenuto 1 f ., definitivo era il Tribunale dijgsrb~ che aveva emesso la sentenza del 25 settembre 2018, definitiva 1'8 febbraio 2019.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, cui dispone trasmet