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Sentenza — n. 3421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for confiscated property share due to lack of clarity on prior judgment regarding co-ownership.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Tribunal's order transferring a one-third share of property to the State, ruling the execution judge failed to address the prior judgment's status on that specific share. The appellant argued the transfer violated the principle of correspondence between request and decision, as the original confiscation decree only covered the two-thirds owned by her husband. The court held that the execution judge must have explicitly confirmed the non-confiscation of the appellant's share before ordering its transfer, as the acquisition was merely the effect of a confirmed confiscation decision.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011; The execution judge must clarify the outcome of the prior judgment regarding the specific share in question before ordering its acquisition to the State, as the execution cannot substitute the substantive decision on confiscation.

Parole chiave

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confiscation execution co-ownership property principle correspondence judicial review State asset acquisition annulment with remittal good faith requirement divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), disponeva, ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter, d.lgs.
Art. 45, d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011, disciplina, in sede di esecuzione, la destinazione dei beni e delle somme definitivamente confiscati e, dunque, acquisiti al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi, secondo quanto previsto dall'art. 45 dello stesso decreto.
Art. 521 cod. proc. pen.
Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 521 cod.
Art. 4841 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 24, Cost.
Art. 649, cod. proc. pen.
Art. 3 e 42, Cost.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIULIANI FRANCESCA nato a POLIGNANO A MARE il 26/09/1970 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), disponeva, ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato di 1/3 della proprietà di un appartamento e di un box (siti in Pomigliano a Mare) intestato a Francesca Giuliani, i cui restanti 2/3, intestati invece al coniuge della stessa, Nicola Centrone, erano stati, definitivamente confiscati, nel procedimento di prevenzione nei confronti di quest'ultimo, con decreto del 26 giugno 2002, confermato in grado di appello in data 1 luglio 2004.

A supporto della decisione adottata, il Tribunale rilevava che i beni immobili di cui trattasi erano risultati indivisibili e che la Giuliano , pur avendo richiesto di acquistare la quota oggetto della confisca definitiva, non aveva dimostrato la propria buona fede, come prescritto dal comma 7-ter dell'art. 48, d.lgs. n. 159 del 2011, ma anzi era stata ritenuta, in sede di cognizione, mera titolaie fittizia della quota intestata a suo nome, appartenendo essa a Nicola Centrone che ne aveva la disponibilità; sicché tale quota, secondo quanto previsto dall'ultima parte del succitato comma 7-ter, andava acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione, Francesca Giuliani, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. Camillo Larato, deducendo doglianze esposte in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen, per inosservanza del principio della corrispondenza fra il "chiesto" e il "pronunciato", nonché violazione degli artt. 4841 d.lgs. n. 159 del 2011, e 24, Cost., in quanto l'istanza proposta dall'ANBSC, da cui era scaturito l'incidente di esecuzione, non era finalizzata all'acquisizione della quota non confiscata al patrimonio dello Stato, né la relativa richiesta era stata avanzata nel prosieguo del procedimento. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 649, cod. proc. pen., 3 e 42, Cost., deducendo che la decisione adottata, incidente sul diritto di proprietà, era preclusa dal giudicato di cognizione avente il medesimo oggetto. 2.3. Con il terzo motivo denunzia la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dall'acquisizione dei verbali relativi all'attività ispettiva e di controllo dei Carabinieri presso l'appartamento di cui sopra, da cui sarebbe potuta emergere la buona fede della ricorrente in ragione delle circostanze del suo utilizzo del bene. 2.4.

Con il quarto motivo lamenta omissione della motivazione in risposta alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato di porre in vendita i beni, di modo che la ricorrente avrebbe ricevuto il corrispettivo in denaro imputabile alla propria quota. 2.5. Con il quinto motivo denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della prova della buona fede della ricorrente, laddove il Tribunale, facendo riferimento al contenuto degli accertamenti posti alla base della decisione in sede di cognizione, ha asserito che l'intero acquisto della proprietà gli immobili fosse stato ritenuto frutto del reimpiego di proventi illeciti.

3. Con memoria pervenuta il 14 novembre 2024, il difensore della ricorrente ribadisce le censure esposte nei motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, mentre il Procuratore generale, con requisitoria trasmessa il 15 novembre 2024, ne ha chiesto il rigetto, rilevando l'infondatezza delle doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Va anzitutto rilevato, ai fini dell'esatto inquadramento delle questioni poste dal ricorso, che l'art. 48, d.lgs. n. 159 del 2011, disciplina, in sede di esecuzione, la destinazione dei beni e delle somme definitivamente confiscati e, dunque, acquisiti al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi, secondo quanto previsto dall'art. 45 dello stesso decreto. Il comma 7-ter del succitato art. 48 si occupa, in particolare, delle questioni poste nel caso della confisca di beni immobili in comunione, che vanno trattate e decise in sede di incidente di esecuzione. Il procedimento così instaurato, costituendo un mezzo per dare esecuzione alla decisione definitiva in cognizione, non può sostituirsi a questa, per giungere a statuizioni ablative ivi proposte, esaminate e però escluse, con la conseguente revoca del sequestro che costituisce essa stessa una statuizione da eseguire.

3. Esaminando il contenuto del provvedimento impugnato, è dato rilevare che la verifica dei presupposti per la confisca della quota pari a 1/3 della proprietà dei beni immobili di cui trattasi intestata alla Giuliani era stata fatta oggetto di esame in sede di cognizione. Tuttavia, nulla ha rilevato il giudice dell'esecuzione in ordine alle statuizioni intervenute al riguardo in quella sede, a fronte di una confisca pacificamente adottata solo in relazione alla restante quota di proprietà pari a 2/3. Di contro, proprio in ragione di quanto sopra osservato in ordine alla necessità di uniformarsi alle statuizioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, prima ancora di richiamare i passi motivazionali relativi alla titolarità fittizia in capo alla Giuliani, chiarire l'esito decisionale riguardante la quota a questa intestata.

Ciò perché se, come rappresentato nel ricorso, per tale quota fosse stata esclusa la confisca con la conseguente revoca del sequestro, non ci si poteva esimere dall'osservare la relativa decisione e, dunque, dal darvi esecuzione, seppure secondo modalità comportanti, necessariamente, la risoluzione delle questioni concernenti la comunione e l'accertamento dell'indivisibilità dei beni immobili. Invece, il giudice dell'esecuzione, senza alcuna appropriata spiegazione, ha disposto l'acquisizione della quota di cui trattasi a titolo gratuito al patrimonio dello Stato, acquisizione che costituisce proprio l'effetto della statuizione di confisca.

4. In ragione delle considerazioni che precedono, l'iter dell'istaurazione del procedimento e il suo esito decisionale non si sOttraggono agli rilievi mossi nei primi due (assorbenti) motivi del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, il quale dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rin