Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3402/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3402/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3402/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cortese Ciro, nato a Napoli 1'11/03/1993 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. ____------- RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 13 novembre 2023 dal locale Tribunale, che aveva condannato Oro Cortese alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l'imputato, sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale, posto alla guida di motoveicolo (Honda SH, targato DT8560) seppur sprovvisto di patente. 2. Ricorre Cortese per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione in rapporto all'esatta identificazione del motoveicolo di causa. Si sarebbe trattato di un mero ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per quanto non risulti esplicitata nel capo d'imputazione la cilindrata del motoveicolo, e la circostanza non sia stata presa in esame dalla Corte territoriale, tenuto conto del numero dei caratteri e della composizione della serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di settore (Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e relativo regolamento di esecuzione), non possono nutrirsi dubbi sul fatto che si trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e quindi di un ciclomotore. Ciò posto, il ricorso è fondato. Per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468 del 05/11/2018, Signorelli, Rv. 276152-01, preceduta da Sez. 1, n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, Miceli, Rv. 274803-01), non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo (per il ciclomotore è previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, mentre la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida). 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 3402/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ____------- RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 13 novembre 2023 dal locale Tribunale, che aveva condannato Oro Cortese alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l'imputato, sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale, posto alla guida di motoveicolo (Honda SH, targato DT8560) seppur sprovvisto di patente. 2. Ricorre Cortese per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione in rapporto all'esatta identificazione del motoveicolo di causa. Si sarebbe trattato di un mero ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per quanto non risulti esplicitata nel capo d'imputazione la cilindrata del motoveicolo, e la circostanza non sia stata presa in esame dalla Corte territoriale, tenuto conto del numero dei caratteri e della composizione della serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di settore (Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e relativo regolamento di esecuzione), non possono nutrirsi dubbi sul fatto che si trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e quindi di un ciclomotore. Ciò posto, il ricorso è fondato. Per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468 del 05/11/2018, Signorelli, Rv. 276152-01, preceduta da Sez. 1, n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, Miceli, Rv. 274803-01), non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo (per il ciclomotore è previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, mentre la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida). 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente motociclistico stato difettoso del veicolo infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo guida senza autorizzazione sorpasso non consentito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo