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Sentenza — n. 3401/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted murder conviction, upholding appellate court's finding of criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Stefano Corgnier's appeal against his conviction for attempted murder and illegal weapon carrying. Corgnier argued that the evidence was insufficient to prove his intent to kill, claiming the lower court ignored his defense regarding the weapon's lethality and the victim's escape. The court affirmed that the appellate court correctly inferred criminal intent from the lethal nature of the knife, the premeditated ambush, the specific target area, and the victim's inability to flee despite the attacker's persistence.

Regesto Legislator

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Art. 240, 241, 580 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments; criminal intent in attempted murder must be inferred from the lethal nature of the weapon, the specific target area, and the attacker's conduct, and the lower court's evaluation of these elements is binding in cassation proceedings.

Parole chiave

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attempted murder criminal intent inference of intent assault weapon cassation review factual assessment legal error tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Art. 241 cod. pen.
Art. 580 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Si impongono pertanto la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe
art. 133 cod. pen
In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Si impongono pertanto la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Appartiene alla sede di merito, e non a quella di legittimità, ogni aspetto direttamente attinente alla valutazione delle prove, alla soluzione di eventuali divergenze dichiarative e alla connessa indagine sulla maggiore persuasività dell'una o dell'altra versione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso
250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv.
Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, Comelli
Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi
275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv.
Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta
257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Corgnier Stefano, nato ad Aosta il 12/12/1979 avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori dell'imputato, avvocati Valentina Zancan e Matteo lotti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione dibattimentale di primo grado, nella parte in cui Stefano Corgnier era stato dichiarato colpevole del reato dì tentato omicidio ai danni di Alex Masala e dello strumentale reato di porto ingiustificato di arma impropria, in continuazione tra loro. La Corte di appello, ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena principale alla misura di sette anni e dieci mesi di reclusione.

2. I fatti erano accaduti il 30 marzo 2022. Secondo la ricostruzione giudizialmente accreditata, Corgnier, all'interno dell'esercizio bar di cui era titolare in Aosta, aveva afferrato Masala da dietro e l'aveva accoltellato al collo. La lama, lunga oltre dieci centimetri, era affondata al suo interno. La vittima, bloccando la mano dell'aggressore, era tuttavia riuscita a sottrarsi all'assalto e a guadagnare l'uscita del locale, nonostante l'estremo tentativo dell'imputato di trattenerla all'interno. L'imputato aveva agito per gelosia e spirito di ritorsione, avendo la vittima intrapreso una relazione con persona a lui già sentimentalmente legata.

3. La Corte di appello riteneva il dolo omicida, almeno di tipo alternativo, ricavandolo: - dal tipo di arma impiegata, idonea a cagionare ferite letali; - dalle modalità di un tale impiego, stante la forza impressa al colpo nel contesto di un vero e proprio agguato preventivamente studiato; - dalle pregresse minacce di morte, rivolte dall'imputato all'indirizzo della vittima, e dal peculiare movente; - dalla zona corporea attinta, sede di importanti vasi arteriosi; - dalla condotta susseguente dell'imputato, che aveva continuato a braccare la vittima, scivolando infine sul sangue di lei senza poterne così impedire la fuga.

4. Ricorre Corgnier per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Valentina Zancan. Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1. Primo motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto (come tentato omicidio, anziché come lesione aggravata dall'uso di arma).A parere del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe supinamente ripiegata su quella di primo grado, emessa a conclusione di investigazioni assolutamente superficiali, e non si confronterebbe in modo adeguato con le obiezioni difensive in tema di idoneità ed univocità dell'azione.

Quanto all'idoneità, non sarebbe stata sufficiente una ricognizione, di tipo astratto, sulla capacità offensiva dell'arma, adatta comunque più a ledere che ad uccidere. Andava piuttosto considerato che, essendo l'agguato stato preventivamente organizzato, come ritenuto dai giudici del merito, se avesse realmente voluto la morte dell'antagonista l'imputato si sarebbe certamente munito di mezzo più appropriato. L'arma era stata sequestrata a distanza di tempo dai fatti; su di essa non era stato effettuato alcun accertamento al fine di rilevare la presenza di impronte digitali o di tracce ematiche; la Corte territoriale, pur avendo rilevato tali lacune investigative, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze sul piano della valutazione di idoneità.

Avrebbero dovuto essere apprezzate, a questo scopo, tutte le modalità esecutive, tra le quali il mancato occultamento dell'arma, la mancata cancellazione delle tracce, le incongrue circostanze di tempo e di luogo e la presenza di testimoni. Quanto alla univocità degli atti, si sarebbe in presenza di un taglio localizzato alla regione del collo, impresso con scarsa forza e con penetrazione superficiale, non indicativo di volontà omicida. L'azione sarebbe stata volontariamente interrotta, pur in assenza dì reazione difensiva, e nonostante la superiorità fisica dell'imputato.

L'affermazione che quest'ultimo, ad accoltella- mento avvenuto, avesse ulteriormente trattenuto la vittima all'interno del locale sarebbe frutto di mera suggestione, giacché il locale non era chiuso a chiave, né la serranda era abbassata al punto da impedire l'entrata o uscita delle persone, come si ricaverebbe agevolmente dal costituto testimoniale, mentre la versione fornita dalla vittima sarebbe inattendibile (non essendo, tra l'altro, state rinvenute sul pavimento tracce ematiche da scivolamento, né tracce di colluttazione). Il ricorrente richiama l'elemento soggettivo di fattispecie, rappresentato soltanto dal dolo diretto o alternativo.

La sentenza impugnata, disconoscendo ciò, si sarebbe limitata a riscontrare atteggiamenti volitivi di gradata accettazione del rischio, incompatibili con l'istituto del tentativo. Né il movente, né la localizzazione del colpo, né l'arma impiegata, né la condotta successiva sarebbero rivelatori, in concreto, di un fine omicida. 4.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Le ragioni addotte a sostegno, vale a dire la condotta sfrontata e millantatrice dell'imputato, sarebbero insussistenti.In favore del riconoscimento delle attenuanti in questione starebbero, piuttosto, lo stato di incensuratezza dell'imputato, l'intera sua vita anteatta e l'intervenuto integrale risarcimento del danno.

5. Il ricorso è stato oralmente discusso e le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate. La persona offesa, pur avendo revocato per effetto del conseguito risarcimento la costituzione di parte civile, ha depositato duplice memoria in difesa della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. Esso disegna uno scenario dell'accaduto contrapposto a quello recepito dalle conformi sentenze di merito, in contrasto con il principio per cui il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per valorizzare, e rendere decisiva, l'alternativa ricostruzione della vicenda processuale, eventualmente emersa ad iniziativa dalla difesa, una volta che essa, all'esito di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, come quella avutasi nella specie, sia stata ripudiata con argomentazioni pertinenti e appropriate, e ciò in quanto questa Corte è chiamata ad un controllo sulla completezza, logicità e coerenza della motivazione esternata dal giudice stesso, oltre il quale non può estendersi il suo sindacato pena l'inammissibile sconfinamento di quest'ultimo nel fatto (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01;

Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). E' dunque sulle modalità dell'agguato, così come ineccepibilmente rievocate dalla sentenza impugnata, conforme sul punto a quella di primo grado, che deve essere misurata la tenuta dell'inquadramento giuridico operato. Sono modalità che vedono Masala bersaglio di una proditoria aggressione da tergo, sfociata in una vigorosa coltellata in piena gola e arrestatasi nella sua progressione ulteriore solo per la pronta reazione difensiva della vittima, nonché per il fallimento dell'azione ulteriore tesa ad impedirne la fuga. \-) Tratta N di ricostruzione solidamente argomentata sulla base delle risultanze istruttorie di causa, su cui non è dato qui ulteriormente discutere per le ragioni già indicate.

Appartiene alla sede di merito, e non a quella di legittimità, ogni aspetto direttamente attinente alla valutazione delle prove, alla soluzione di eventuali divergenze dichiarative e alla connessa indagine sulla maggiore persuasività dell'una o dell'altra versione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282- 01).

3. La ricostruzione indicata ampiamente sorregge l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al titolo di reato di omicidio tentato a lui contestato, validamente argomentata in ordine ad ogni profilo giuridicamente rilevante. Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014), rispetto all'omicidio tentato la prova dell'animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente; in quest'ottica assumono valore determinante le caratteristiche dell'azione, che vanno apprezzate in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.

Da tale corretto approccio ermeneutico la sentenza impugnata, dotata anche sul punto di adeguato e autonomo apparato argomentativo, non si è discostata, avendo essa ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma, la forza del colpo inferto, la sede corporea attinta, l'insistenza nella condotta aggressiva, le minacce pregresse e il movente, che appaiono elementi inappuntabilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolosa preordinazione omicida.

4. Parimenti infondato appare il secondo motivo. In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata icasticamente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi di ordine soggettivo (mancata emenda, perseveranza nelle condotte persecutorie contro la ex-fidanzata, inquinamento probatorio), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.

5. Si impongono pertanto la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe