Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation and extinction timeline. The court rejects the argument that the extinction period should start earlier than the revocation judgment's finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Sabina De Rosa's appeal against the Rome Court of Appeal's order declaring the conditional sentence execution request inadmissible. De Rosa argued that the extinction period for the suspended sentence should begin from the original conviction's finality rather than the date the revocation judgment became final. The court ruled that the extinction period correctly starts only when the revocation decision becomes definitive, rejecting the applicant's citation of conflicting precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The extinction period for a suspended sentence becomes executable due to revocation begins on the date the revocation decision becomes final, not the date the execution order is issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA Sabina nata a ROMA il 13/10/1967 avverso l'ordinanza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata nell’interesse di Sabina DE ROSA volta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena detentiva ex art. 172 cod. pen. inflittale, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 14 maggio 2012, irrevocabile il 23 gennaio 2014, a causa del fatto che la pena è tuttora eseguibile a cagione della revoca del beneficio in data 8 luglio 2024. 1.1.
Il giudice dell'esecuzione, investito dal pubblico ministero della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 14 maggio 2012, irrevocabile il 23 gennaio 2014, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza perché il detto beneficio era già stato revocato dalla sentenza del Tribunale di Latina in data 14 luglio 2021, riformata dalla Corte d’appello di Roma in data 2 ottobre 2023, irrevocabile il 8 luglio 2024.
Con riguardo, invece, alla concorrente istanza di estinzione della pena avanzata dalla condannata ex art. 172 cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena non si è estinta poiché divenuta eseguibile soltanto in data 8 luglio 2024, in forza del provvedimento che ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale.
2. Ricorre Sabina DE ROSA,a mezzo del difensore avv. Oreste Palmieri, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando, con riguardo al rigetto dell’eccezione di estinzione della pena condizionalmente sospesa, la violazione di legge, in riferimento all’art. 172 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del termine di decorrenza della condizione di eseguibilità della pena inflitta con la sentenza per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. Ad avviso del ricorrente non può artificiosamente procrastinarsi detto termine fino al passaggio in giudicato della pronuncia che costituisce la causa di revoca del beneficio, in quanto il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (SU n. 46387, del 17/12/2021, Scott Uhuwamangho, Rv. 282225-01).
Del resto, il massimo consesso giurisprudenziale ha affermato, con riguardo alla simile problematica che si pone con l’indulto, che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399; recentemente Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759;
Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 - dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343). 2.1. Secondo tale condiviso principio, nel caso di specie, l’estinzione della pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, decorrerebbe dal 8 luglio 2024, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Latina in data 14 luglio 2021, riformata dalla Corte d’appello di Roma in data 2 ottobre 2023, che, secondo la non contestata prospettazione del giudice dell’esecuzione, costituisce la causa di revoca del beneficio. 2.2. Tale corretta affermazione non è criticata dal ricorso che si limita a citare due precedenti giurisprudenziali di diverso tenore e comunque non attinenti.
SU, Maiorella, cit., individua, l’inizio del decorso del termine di estinzione di detta pena divenuta eseguibile, nella data di passaggio in giudicato della sentenza che accerta la causa di revoca del beneficio precedentemente concesso. SU, Scott Uhuwamangho, cit., che riguarda il diverso caso dell’irrilevanza, ai fini della sospensione della prescrizione della pena, dell’ordine di carcerazione non eseguito, ha pure confermato che nel caso della sospensione condizionale, poi revocata, opera il meccanismo dell’art. 172, quinto comma, cod. pen. il quale stabilisce espressamente che «se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata». 2.3.
La prospettazione difensiva è, quindi, infondata.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presi