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Ordinanza — n. 2218/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible opposition, remanding to execution judge for review of sequestrated asset restitution costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reclassifying it as an opposition under Article 666 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the execution judge's rejection of a request to refund sequestered funds, arguing procedural violations and incorrect allocation of due diligence costs. The Court ruled that appeals against execution orders must be filed as oppositions before the same judge, not as cassation appeals, and ordered the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.: Appeals against execution orders must be qualified as oppositions before the same judge; cassation appeals are inadmissible and must be remitted for requalification.

Parole chiave

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execution judge competence opposition vs cassation appeal sequestrated asset restitution criminal procedure code procedural inadmissibility spese di esecuzione restituzione e risarcimento rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Impregiudicata l’ammissibilità della richiesta, il ricorso va riqualificato, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell’art.
Art. 666, cod. proc. pen.
pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod.
Art. 676, cod. proc. pen.
È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla restituzione delle cose sequestrate con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza assunta dal giudice dell’esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell’art.
Art. 42, commi 1 e 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 666 cod. proc. pen
pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.
articolo 676 cod. proc. pen
A norma dell’articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla restituzione delle cose sequestrate con la procedura de plano di cui all’art.
art. 676 cod. proc. pen
È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso di: TALIA Rocco nato ad AFRICO il 03/04/1968 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio BALDI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Rocco TALIA volta a ottenere, nell'ambito della restituzione già disposta in favore dello stesso con ordinanza in data 21 giugno 2023 delle somme e beni sequestrati con il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2014, l'attribuzione anche della somma di euro 118.854,64, poiché ritenuta rientrare nelle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni in quanto relativa ai costi della due diligence e dell'ausiliario dell'amministratore giudiziario, con riguardo alla gestione delle società sequestrate Portobello Road SRL e PRP Consulting SRL, riferibili al ricorrente.

2. Ricorre Rocco TALIA,a mezzo dei difensori avv. Giambattista Colombo e avv. Gabriele Minniti, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale per non essere stata fissata l'udienza camerale per la decisione sull’istanza presentata dal condannato in data 26 agosto 2024 che, invece, è stata decisa de plano, fuori dei casi previsti dalla legge (primo motivo); - la violazione dell'articolo 104, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. perché il provvedimento ha statuito sulla ripetizione delle spese in capo al ricorrente nonostante essa spetti al giudice che ha emesso la misura, cioè in questo caso, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come opposizione al giudice dell’esecuzione.

2. È opportuno premettere che la Corte d'appello di Milano è intervenuta quale giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza pronunciata da quell'ufficio in data 28 marzo 2023 che, in conseguenza delle diverse statuizioni in ordine alla responsabilità, ha disposto la revoca della confisca per equivalente disposta tra gli altri nei confronti di Rocco TALIA, con conseguente restituzione delle somme e dei beni oggetto di sequestro preventivo. In quella circostanza il giudice dell'esecuzione, dovendo individuare le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni a norma dell'articolo 42, commi 1 e 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha richiesto una relazione all'amministratore giudiziario, anche incaricato di redigere un progetto di restituzione.

Acquisita la relazione dell'amministratore giudiziario, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione a Rocco TALIA delle disponibilità finanziarie già sottoposte a sequestro, al netto dell'importo dovuto in favore della procedura per le spese sostenute pari ad euro 118.854,64, dettando specifiche disposizioni per il loro recupero a favore dei conti della procedura. 2.1. A fronte del richiamato provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 21 giugno 2023 e notificato in data 23 giugno 2023, Rocco TALIA, tramite i difensori di fiducia, depositava in data 26 agosto 2024 una istanza con la quale richiedeva la “totale riforma” della ordinanza 21 giugno 2023 con conseguente rimborso in favore dell'istante dell'importo di euro 118.858,88.

L'istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato.

3. Impregiudicata l’ammissibilità della richiesta, il ricorso va riqualificato, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente. A norma dell’articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla restituzione delle cose sequestrate con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza assunta dal giudice dell’esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte.

È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha rigettato la (reiterata) istanza di restituzione delle cose sequestrate. Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso alla Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MONICA BO