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Sentenza — n. 2216/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order, rejecting pending criminal sentence and asylum claim as valid bars. The court ruled that only definitive judgments can constitute a bar to expulsion and that asylum requests require specific substantiation. Consequently, the appeal was rejected and the respondent ordered to pay costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Imad Rabroub's appeal against the Venice Supervision Tribunal's refusal to suspend his expulsion order. Rabroub argued that a pending criminal sentence and a filed asylum application should legally bar the expulsion, but the court found these arguments insufficient. The court held that a pending criminal judgment lacks the finality required to constitute a bar and that the asylum claim was too generic to justify suspension.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998: A pending criminal judgment does not constitute a bar to expulsion unless it is definitive, and a generic asylum application without specific allegations fails to meet the threshold for suspending expulsion proceedings.

Parole chiave

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expulsion suspension pending criminal sentence asylum claim generic definitive judgment requirement bar to expulsion protezione internazionale proroga della carcerazione espulsione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

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Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449
sul tema Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez.
Sez. I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147
49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez. I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rabroub Imad nato in MAROCCO il 12/10/1991 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Venezia; Vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione – in tema di espulsione quale misura alternativa alla detenzione – introdotta da Rabroub Imad . In motivazione si afferma, in sintesi, che:

a) la prospettata domanda di protezione internazionale (per affermata dipendenza da crack) non è idonea ad integrare un divieto di espulsione, posto che è del tutto priva di specifiche allegazioni circa i relativi presupposti;

b) neanche la pendenza di un procedimento penale ulteriore – rispetto a quello in esecuzione – assume rilevanza, trattandosi di procedimento in corso per un reato non ostativo alla espulsione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - Rabroub Imad. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al limite di pena di cui all’art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998. Secondo il ricorrente il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto di un titolo ‘in divenire’, rappresentato da una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 8 aprile 2024. Ciò perché la pena inflitta in tale decisione, cumulata con l’attuale residuo, avrebbe reso impossibile l’adozione del provvedimento di espulsione (pena residua superiore a due anni). 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto rappresentato dalla pendenza di una domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente evidenzia che la domanda era stata inoltrata alla competente Questura in data 8 luglio 2024 e fornisce prova di tale affermazione. Da ciò sarebbe derivata – in tesi – una necessità di sospensione del procedimento di opposizione alla espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente escluso il rilievo di un procedimento ancora pendente, atteso che per dar luogo ad una condizione ostativa (entità della pena) la decisione emessa in sede di cognizione deve essere – necessariamente – definitiva.

3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che pure a fronte di un – dimostrato – deposito (il giorno immediatamente antecedente alla udienza) della domanda di protezione internazionale, è pacifico che la sospensione del procedimento è rimessa ad un preliminare (e autonomo) apprezzamento dei motivi addotti da parte del Tribunale di Sorveglianza (v. sul tema Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez. I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147). Resta coerente e logica, pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di assoluta genericità dei contenuti della domanda di riconoscimento della suddetta protezione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s