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Sentenza — n. 2213/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to prior drug trafficking involvement. The court rejects the argument that prior conduct must be recent for revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the revocation of a probation order due to the applicant's prior participation in a drug trafficking organization. The lower court revoked the measure based on evidence of this serious conduct, which the applicant argued was not recent enough to justify revocation. The supreme court held that the gravity of the prior negative conduct is sufficient for revocation regardless of its timing relative to the original order.

Regesto Legislator

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Art. 74 dPR n.309 del 1990; In matters of alternative measures to detention, the behavior justifying revocation need not necessarily follow the grant of the measure, as only its negative nature matters for the measure's continuation.

Parole chiave

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probation revocation drug trafficking prior conduct alternative measures Cassation appeal revoca della sospensione condizionale revoca del sequestro assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 74 dPR n.309 del 1990
E’ evidente, infatti, che l’esistenza di una condotta di partecipazione ad un gruppo organizzato e dedito alla cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) è aspetto di consistente gravità, che il Tribunale era pienamente legittimato a valutare, ora per allora.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sedici Pietro nato a CATANIA il 19/11/1990 avverso l'ordinanza del 21/08/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 21 agosto 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto la revoca ex tunc (sin dal 24 aprile 2024) dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Sedici Pietro. In motivazione si evidenzia che in data 19 giugno 2024 è stato eseguito – nei confronti dell’affidato – un titolo cautelare detentivo con valutazione di esistenza dei gravi indizi a suo carico, in riferimento alla partecipazione ad una associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2020 in permanenza). Si tratta – secondo il Tribunale – di un fatto di particolare gravità che ove conosciuto al momento della decisione sulla misura alternativa avrebbe determinato il rigetto della domanda di affidamento. Non appare rilevante la intervenuta revoca, per profili relativi alle esigenze cautelari, del suddetto titolo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Sedici Pietro, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene del tutto astratta la motivazione addotta dal Tribunale, che si limita a prendere atto della ‘sopravvenienza’ senza apprezzarne la gravità. Peraltro si tratta di condotte non recenti ed in rapporto alle quali non sono state ritenute sussistenti esigenze cautelari (dal Tribunale del Riesame). Non vi sono, peraltro, comportamenti del Sedici posteriori alla applicazione della misura alternativi ma solo antecedenti, nemmeno idonei a determinare una rivalutazione dei presupposti della misura in applicazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. La decisione impugnata realizza – in modo consentito – una valutazione di fatti non noti al momento della emissione dell’ordinanza applicativa della misura alternativa (v. Sez. I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394 secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile), incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura.

E’ evidente, infatti, che l’esistenza di una condotta di partecipazione ad un gruppo organizzato e dedito alla cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) è aspetto di consistente gravità, che il Tribunale era pienamente legittimato a valutare, ora per allora. Non risultano pertinenti le doglianze difensive circa l’assenza di condotte negative posteriori alla decisione sull’affidamento, per quanto sinora esposto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle