Cassation Court rules Appellate Court has jurisdiction over preventive measures execution conflicts, not the original preventive tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Appeal of Naples claimed incompetence, directing execution to the Santa Maria Capua Vetere Tribunal based on Article 665 of the Criminal Procedure Code. The Santa Maria Capua Vetere Tribunal raised a negative competence conflict, arguing that preventive measures fall under separate regulations and should not be governed by Article 665. The Court of Cassation resolved the conflict by ruling that Article 665 applies only to criminal judgments, not preventive measures, thereby attributing jurisdiction to the Appellate Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 11 d.lgs. n. 159/2011: The rule on execution competence in Article 665 of the Criminal Procedure Code applies exclusively to criminal judgments and does not extend to preventive measures, which are governed by autonomous regulations assigning jurisdiction to the tribunal that issued the preventive order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza tra Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Corte di Appello di Napoli, come da ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17/09/2024 ; Vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per la competenza della Corte di Appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2024 la Corte di Appello di Napoli, in sede di esame della domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da Gagliardini Mario, ha affermato la propria incompetenza funzionale indicando quale giudice della esecuzione competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ciò perché – nell’ottica seguita dalla Corte partenopea – l’ultima decisione divenuta irrevocabile, rilevante ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod.proc.pen. è rappresentata dal provvedimento emesso in sede di prevenzione (sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15 gennaio 2016, irrevocabile in data 11 aprile 2017.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decisione emessa in data 17 settembre 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza. Si afferma, in detta ordinanza, che la disposizione regolatrice della competenza esecutiva penale in caso di più decisioni emesse nei confronti del soggetto istante – art. 665 comma 4 cod.proc.pen. – non può includere le decisioni applicative di misura di prevenzione, posto che la competenza esecutiva, per tale tipologìa di decisioni, è regolata dal decreto legislativo n.159 del 2011 in modo autonomo e diverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel conflitto negativo insorto, la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Napoli, quale giudice della esecuzione penale. Ed invero per espresso dettato legislativo (art. 11 d.lgs. n.159 del 2011) l’organo esecutivo delle misure di prevenzione personale – provvedimenti che non hanno natura penale in senso proprio – è il Questore; il giudice interviene esclusivamente in caso di necessaria revoca o modifica della misura e la competenza è – in tal caso – attribuita all’organo giurisdizionale che è il Tribunale già competente per la cognizione (individuato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo d.lgs.).
Il riferimento contenuto nell’articolo 7 comma 9 del d.lgs. n.159 del 2019 alle disposizioni in rito di cui all’articolo 666 cod.proc.pen. riguarda, peraltro, le modalità di trattazione del giudizio di primo grado – in sede di prevenzione – e non la fase della esecuzione (v. Sez. I n. 40765 del 13.6.2018, rv 273968 secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione è inapplicabile la disciplina contenuta nell'art.665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della corte d'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado).
Da tutto quanto sopra detto deriva – in piena evidenza – che lì dove il legislatore regolamenta l’ipotesi in cui «più provvedimenti sono stati emessi da giudici diversi» intende riferirsi a provvedimenti suscettibili di esecuzione emessi in ambito penale e non anche in ambito di prevenzione personale o patrimoniale. La competenza va pertanto, come si è detto in apertura, attribuita alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Napoli, cui dispo