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Sentenza — n. 2211/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal jurisdiction dispute resolved by Supreme Court in favor of Palermo Tribunal based on preliminary hearing rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Palermo and Termini Imerese tribunals, attributing competence to Palermo. While the Termini Imerese tribunal argued that territorial jurisdiction issues could not be raised ex officio after the preliminary hearing, the Court upheld the opposing view. Consequently, the case files were transmitted to Palermo for continuation, confirming that such objections must be raised during the preliminary hearing stage.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 2 cod.proc.pen.; Art. 106 cod.proc.pen.: In criminal proceedings involving a preliminary hearing, the territorial jurisdiction issue cannot be raised ex officio by the trial judge if not previously alleged or objected to during the preliminary hearing.

Parole chiave

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criminal jurisdiction conflict territorial competence rules preliminary hearing procedure ex officio objection limitation Cassation precedent application motivi di competenza trasmissione per incompetenza conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 21 comma 2 cod.proc.pen.
Si osserva, in particolare che la questione relativa alla competenza per territorio non era stata proposta né rilevata di ufficio in sede di trattazione della udienza preliminare e pertanto non era più proponibile né rilevabile di ufficio, stante la previsione di legge di cui all’art. 21 comma 2 cod.proc.pen. .
Art. 106 cod.proc.pen.
art. 21 comma 2 cod.proc.pen
Si osserva, in particolare che la questione relativa alla competenza per territorio non era stata proposta né rilevata di ufficio in sede di trattazione della udienza preliminare e pertanto non era più proponibile né rilevabile di ufficio, stante la previsione di legge di cui all’art. 21 comma 2 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 31845 del 18.03.2011
Sez. I n. 31845 del 18.03.2011, rv 250770 e successive, tra cui Sez.
Sez. I n. 14988 del 13.03.2019
31845 del 18.03.2011, rv 250770 e successive, tra cui Sez. I n. 14988 del 13.03.2019).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 24/09/2024 nei confronti del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso per la competenza del Tribunale di Palermo; Uditi i difensori : l'avvocato Lombardo conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo; l'avvocato Ferretti conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo – giudice dibattimentale - con sentenza emessa in data 5 aprile 2024 ha dichiarato – nel giudizio instaurato nei confronti di Costanza Michele Marco ed altri, per i reati di cui agli articoli 615 ter, 624 e 648 cod.pen. – la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Termini Imerese.

2. Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza emessa in data 24 settembre 2024 ha sollevato conflitto di competenza. L’ordinanza si basa su un primo profilo in rito. Si osserva, in particolare che la questione relativa alla competenza per territorio non era stata proposta né rilevata di ufficio in sede di trattazione della udienza preliminare e pertanto non era più proponibile né rilevabile di ufficio, stante la previsione di legge di cui all’art. 21 comma 2 cod.proc.pen. . Seguono, a tale profilo, talune considerazioni di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo. Ciò perché la linea interpretativa affermatasi in questa sede di legittimità è esattamente – in rito - quella indicata dal Tribunale di Termini Imerese, nel senso che nei procedimenti che prevedono la trattazione della udienza preliminare la questione di competenza territoriale non può essere rilevata dal giudice del dibattimento lì dove non sia stata previamente rilevata o eccepita in sede di udienza preliminare (v. Sez. I n. 31845 del 18.03.2011, rv 250770 e successive, tra cui Sez. I n. 14988 del 13.03.2019). Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.