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Sentenza — n. 2074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible regarding non-fungible prior sentence excess under Art. 657. The court ruled the appeal lacked specific grounds and was unrelated to the lower court's reasoning. The decision upholds the principle that prior detention cannot fully offset concurrent sentences for future crimes. The court emphasized maintaining the punitive and preventive functions of the penalty. The appellant was ordered to pay court costs and a fine. This case clarifies the limits of sentence fungibility in Italian criminal law. The ruling ensures that past imprisonment does not become immunity for future offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific legal reasoning of the lower court. The appellant argued that the entire excess sentence resulting from recognizing continued commission should be deducted, but the court held that only the fungible portion relates to crimes committed before the current detention. Consequently, the court affirmed that the surplus of served time cannot be fully offset against the current execution due to statutory limitations. The decision maintains that allowing full deduction would undermine the punitive and preventive functions of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: The excess of sentence served prior to the commission of crimes for which execution is ongoing cannot be entirely deducted from the current penalty, as only the fungible portion applies to prevent the prior detention from becoming immunity.

Parole chiave

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non fungible sentence excess continued commission of crimes concurrent sentences execution inadmissible appeal grounds punitive function of penalty prior detention offset Italian criminal procedure detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Osservava il giudice dell’esecuzione che la pena eccedente di cui sopra risultava infungibile, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., perché patita in epoca precedente la commissione dei reati cui era riferibile l’esecuzione in corso.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Il ricorrente ribadisce l’esattezza del suo calcolo, frutto dello scomputo dell’intera eccedenza di pena risultante dal riconoscimento della continuazione, sostenendo altresì che il ragionamento del giudice a quo, se accolto, avrebbe condotto alla vanificazione dell’istituto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio – ricavabile da plurime pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv.
Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia
271651-01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv.
Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio
257618-01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv.
Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo
246383-01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv.
Corte cost. n. 198 del 2014
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 4054/2024 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 17/12/2024 Barbara Calaselice Stefano Aprile Eva Toscani R.G.N. 35948/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D’Ausilio Antonio, nato a Napoli il 20/11/1979 avverso l’ordinanza del 04/07/2024 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2074/2025 Roma, lì, 17/01/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Antonio D’Ausilio, volta alla rideterminazione della pena complessiva da espiare, come quantificata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico il 6 marzo 2024 dalla locale Procura generale, previa detrazione di periodi di detenzione eccedenti le condanne di riferimento, risultanti tali per effetto del riconoscimento della continuazione. Osservava il giudice dell’esecuzione che la pena eccedente di cui sopra risultava infungibile, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., perché patita in epoca precedente la commissione dei reati cui era riferibile l’esecuzione in corso.

2. Ricorre D’Ausilio per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale. Il ricorrente ribadisce l’esattezza del suo calcolo, frutto dello scomputo dell’intera eccedenza di pena risultante dal riconoscimento della continuazione, sostenendo altresì che il ragionamento del giudice a quo, se accolto, avrebbe condotto alla vanificazione dell’istituto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio – ricavabile da plurime pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651-01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618-01; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01) – secondo cui, a fronte di pene concorrenti, determinate anche in relazione ad un reato continuato, lo scomputo della custodia cautelare sofferta, o delle pene già espiate, sine titulo può riguardare la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell’esecuzione della detenzione astrattamente fungibile, in base alla regola stabilita dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La ratio della previsione si coglie sotto due distinti profili, che sono, da un lato, quello di evitare, pur nei casi di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una «riserva di impunità» utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali; e, dall’altro, quello di mantenere negli stessi casi alla pena, seppur scontata mediante l’imputazione ad essa del periodo di ingiustificata detenzione sofferta per altro reato, la funzione retributiva e preventiva, ad essa attribuita dall’ordinamento, garantendone la derivazione da un reato che risulti anteriormente commesso (in termini, Corte cost. n. 198 del 2014).

2. Il ricorso odierno non si confronta con il ragionamento giudiziale, che mirava appunto a riaffermare come il surplus di pena espiata sui titoli pregressi, derivante dal riconoscimento postumo della continuazione, non può essere interamente detratto dalla pena riferibile all’esecuzione in corso, ostandovi il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso pertanto, siccome non correlato alle ragioni della decisione, e non contenente alcuna critica specifica di queste ultime, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani