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Sentenza — n. 2073/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pardon revocation due to continuous mafia association post-law entry.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Aurelio Staltari's appeal against the appellate court's revocation of his pardon. Staltari argued that his mafia affiliation began after the relevant law took effect, citing intercepted conversations and a prior conviction for a related crime. The court ruled that the continuous nature of his association, established by the prior judgment and confirmed by the new indictment, meant the pardon was validly revoked.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3, legge 241/2006; When a permanent crime lacks a specific start date, the execution judge must determine the temporal scope, and a prior judgment establishing continuous association validates the revocation of a pardon if the association persisted after the law's entry into force.

Parole chiave

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pardon revocation mafia association continuous crime execution judge temporal scope prior judgment legal entry appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv.
Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola
283121-01; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv.
Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo
257725-01; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv.
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Ordinanza — n. 19594/2024 — snpen
Italian court dismisses extraordinary appeal claiming factual errors regarding mafia participation and sentencing.
Sentenza — n. 35360/2022 — snpen
Cassation annuls surveillance court order for insufficient reasoning on permanent crime duration and failure to address defense arguments.
Sentenza — n. 30552/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against home detention revocation for associative crime due to lack of new evidence of ceased danger.
Sentenza — n. 528/2026 — snpen
Cassation annuls appellate sentence for lack of reasoning on aggravated extortion and recidivism sentencing.
Sentenza — n. 39189/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding indult revocation timing. The court rejected the claim that a new crime occurred outside the five-year window. The defense's argument on crime consummation date was deemed irrelevant to the revocation requirement. The appeal was declared inadmissible under Article 1 of Law 241/2006. The court upheld the appellate court's decision to revoke the indult. The legal principle concerns the strict temporal limits for indult revocation in permanent crimes. The court emphasized that the crime must have commenced or continued after the statutory deadline. The defense's specific date argument did not alter the substantive outcome. The ruling reinforces the consolidated judicial orientation on permanent crimes and indults. The decision ensures legal certainty regarding the five-year revocation period. The court found the appeal grounds to be generic and unsupported by facts.

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Testo completo

PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 4055/2024 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 17/12/2024 Barbara Calaselice Stefano Aprile Eva Toscani R.G.N. 36011/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Staltari Aurelio, nato a Canolo il 21/01/1963 avverso l’ordinanza del 02/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2073/2025 Roma, lì, 17/01/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 – l’indulto concesso ad Aurelio Staltari in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 7 ottobre 2005, dalla Procura della Repubblica di Locri. Era infatti sopraggiunta, a carico del condannato, sentenza (emessa il 16 giugno 2022 dalla medesima Corte di appello, divenuta definitiva il 16 giugno 2023) di condanna alla pena di nove anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con permanenza antecedente, concomitante e successiva al quinquennio posteriore l’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, citata.

2. Ricorre Staltari per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sopraggiunta sentenza di condanna offriva sicuri elementi per l’esatta perimetrazione della condotta di partecipazione associativa, accertata nel processo per effetto di intercettazioni, anche ambientali, risalenti agli anni 2013 e 2014 e in grado di riflettere la sua intraneità al sodalizio, nonché per effetto delle fonti di prova riguardanti il reato fine di cui al capo W2) della rubrica, commesso a partire dal luglio 2012 e ritenuto espressivo, esso stesso, dell’esistenza del vincolo associativo.

L’affiliazione di tipo mafioso risulterebbe, pertanto, successiva al 1° agosto 2011, e tale da non giustificare la revoca del beneficio. Né potrebbe deporre in senso contrario l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra il reato associativo in discorso e quello per il quale il ricorrente aveva già riportato condanna con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria 9 novembre 2002, divenuta definitiva il 6 ottobre 2003.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121-01; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725-01; Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828-01), a fronte di reato permanente contestato nella forma c.d. aperta, ossia senza l’indicazione della data di inizio e/o cessazione della condotta, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla collocazione temporale della condotta stessa, al giudice dell’esecuzione spetta il relativo accertamento mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione, a partire dalle indicazioni fornite dalla sentenza di condanna. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio.

2. In effetti, dopo avere osservato come l’editto accusatorio del processo, sfociato nella sentenza 16 giugno 2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, delimitasse la partecipazione associativa solo con riferimento al dies ad quem (coincidente con la data dell’arresto, eseguito il 3 luglio 2017), l’ordinanza suddetta ha opportunamente richiamato, a proposito della decorrenza iniziale, le valutazioni effettuate in sede di cognizione, mettendo così anche in evidenza la riconosciuta perfetta continuità tra la condotta criminosa oggetto di rinnovata imputazione e la condotta omologa, consacrata dal giudicato del 2003.

Come ineccepibilmente rilevato dal giudice a quo, il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, operato nella sentenza di condanna, si iscrive esattamente nel quadro di una partecipazione ininterrotta al sodalizio di ‘ndrangheta, e quindi perdurante nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge concessiva di clemenza. Né, in alcuna sede, risultano allegate circostanze puntuali a sostegno dello scenario implicitamente prospettato, ossia tali da riflettere la risoluzione, temporanea ed intermedia, del vincolo associativo.

L’inizio della partecipazione associativa, nuovamente contestata, non deve essere confuso, del resto, con l’epoca cui risalgono le conversazioni intercettate acquisite al processo, comprovanti un’affiliazione già esistente e radicata; né con l’epoca di consumazione dei reati fine, che quell’affiliazione necessariamente presuppongono.

3. Il ricorso, infondato alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere respinto. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani