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Ordinanza — n. 1833/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation ruling removing erroneous fine for dismissed appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous judgment. Antonio Coluccia argued that his appeal was rejected, not inadmissible, making the fine for inadmissibility legally unfounded. The court ruled that since the fine contradicted the actual outcome and lacked specific motivation, it constituted a material error warranting correction under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A material error in a judgment's operative part where a fine is imposed for inadmissibility despite a rejection ruling can be corrected without formal procedure if it does not affect the intrinsic content of the decision.

Parole chiave

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material error correction Cassation judgment amendment fines for inadmissibility procedural law Italy accessory sanctions removal pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Di conseguenza, può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod.
Art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.
Art. 616, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
216705 - 01): in questo caso, la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.
art. 130 cod. proc. pen
Di conseguenza, può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
216705 - 01): in questo caso, la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705
Sez. 1, n. 23870 del 28/5/2016, Rv. 266880
(Sez. 1, n. 23870 del 28/5/2016, Rv. 266880 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da COLUCCIA Antonio, nato a Galatina il 23.2.1957 per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 18.1.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

Con istanza in data 6.5.2024, COLUCCIA Antonio, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 1759 del 18.1.2024, nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. L'istante evidenzia, infatti, che il suo ricorso era stato rigettato e non dichiarato inammissibile. Pertanto, sollecita la conseguente correzione del dispositivo con la eliminazione della condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza è meritevole di accoglimento. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammenda è contenuta solo nel dispositivo della sentenza documento, mentre la motivazione non vi fa alcun riferimento; anche il dispositivo del ruolo riporta la sola condanna al pagamento delle spese processuali. Si tratta, come è evidente, di un mero errore materiale, tenuto conto che la statuizione finale era di rigetto del ricorso e non di inammissibilità, sicché non avrebbe potuto trovare applicazione la condanna obbligatoria al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, prevista dall'art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., ma eventualmente solo quella facoltativa, prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo per il caso di rigetto, che tuttavia, in quanto discrezionale, avrebbe necessitato di una specifica motivazione.

Di conseguenza, può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705 - 01): in questo caso, la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23870 del 28/5/2016, Rv. 266880 - 01).

Deve disporsi, dunque, la correzione dei dispositivo della sentenza documento emessa dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, n. 17529 del 18/1/2024 mediante l'eliminazione, dopo la parola "processuali", delle parole: "e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende."

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza-documento emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 17529 del 18/01/2024 sul ricorso di Coluccia Antonio, N. 15406/2024/R.G., nel senso dell'elisione dal dispositivo stesso delle parole "e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria per l'annotazione s