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Sentenza — n. 1726/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1726/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da Giovanni Arcodia Pignarello, annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 24 agosto 2024, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando, resto, il provvedimento cautelare genetico. Si ritenevano, in particolare, dimostrati i reati di ricettazione e porto illegale di una pistola con matricola abrasa, commessi da Giovanni Arcodia Pignarello il 6 febbraio 2024, che il Tribunale del riesame di Caltanissetta riteneva provati sulla base delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi il Tribunale del riesame di Caltanissetta emetteva le statuizioni processuali di cui in premessa.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1726/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che, il 30 novembre 2024, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, Giovanni Arcodia Pignarello, a mezzo del suo difensore di fiducia, Alessandro Manno, faceva pervenire rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente procedimento. La rinuncia all'impugnazione sottoscritta da Giovanni Arcodia Pignarello e trasmessa dal suo difensore di fiducia è causa di inammissibilità del ricorso • introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto da Giovanni Arcodia Pignarello, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abbandono del procedimento penale arma personale traffico aggravato di stupefacenti procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arcodia Pignarello Giovanni, nato a Catania il 07/10/2022 avverso l'ordinanza emessa il 03/10/2024 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da Giovanni Arcodia Pignarello, annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 24 agosto 2024, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando, resto, il provvedimento cautelare genetico. Si ritenevano, in particolare, dimostrati i reati di ricettazione e porto illegale di una pistola con matricola abrasa, commessi da Giovanni Arcodia Pignarello il 6 febbraio 2024, che il Tribunale del riesame di Caltanissetta riteneva provati sulla base delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi il Tribunale del riesame di Caltanissetta emetteva le statuizioni processuali di cui in premessa.

2. Avverso questa ordinanza Giovanni Arcodia Pignarello, a mezzo dell'avv. Alessandro Manno, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Di tali doglianze, le prime due riguardavano il giudizio di gravità indiziaria formulato per i reati oggetto di contestazione; la terza, invece, riguardava la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti il mantenimento del regime cautelare applicato al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 24 agosto 2024. 2.1. Infine, il 30 novembre 2024 Giovanni Arcodia Pignarello, a mezzo del suo difensore di fiducia, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giovanni Arcodia Pignarello è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. Osserva il Collegio che, il 30 novembre 2024, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, Giovanni Arcodia Pignarello, a mezzo del suo difensore di fiducia, Alessandro Manno, faceva pervenire rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente procedimento. La rinuncia all'impugnazione sottoscritta da Giovanni Arcodia Pignarello e trasmessa dal suo difensore di fiducia è causa di inammissibilità del ricorso • introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto da Giovanni Arcodia Pignarello, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.